Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati
Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati
Art. 15, comma 1, lettera g, del TUIR – D.lgs. 22.01.2004, n. 42- DPR 30.09.1963, n. 1409
Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già legge 1 giugno 1939, n. 1089) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
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La necessità di effettuare la spesa, quando non è obbligatoria per legge, deve essere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità è affidato all’ufficio dell’Agenzia del territorio competente (Circolare 15.05.1997, n. 137, risposta 2.1).
La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e viene calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico.
Sono considerati obbligati quei soggetti giuridici che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.
Nel caso in cui venga stipulato un contratto di comodato con i proprietari dell’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il soggetto (comodatario) quale obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, comma 3 , del D. lgs. n. 42 del 2004. In tal senso si è pronunciata l’Agenzia delle entrate con Risoluzione del 09.01.2009, n. 10 aggiungendo che il contratto non dovrebbe limitarsi alla concessione dell’uso del bene per la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero, ma proseguire per permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è riconosciuta anche in relazione all’attività di ordinazione e inventariazione degli archivi privati di interesse storico prevista dall’art. 30 del Codice dei Beni Culturali. (Risoluzione del 02.04.2009, n. 93).
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, subordina la detraibilità all’obbligatorietà di tali spese o, qualora esse siano obbligatorie, ad una preventiva valutazione della congruità del loro ammontare, da parte dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia del Territorio.
La detrazione deve essere indicata nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa purché si sia in possesso delle certificazioni necessarie, altrimenti sarà indicata nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della documentazione.
Il contribuente che intende usufruire di tale detrazione dovrà presentare al CAF non solo le fatture relative alle spese sostenute, ma anche le altre certificazioni sopra menzionate.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 36% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%.
I contribuenti che hanno realizzato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 devono tenere conto anche di quanto speso nelle annualità passate.
Le spese che eccedono tale limite, per le quali non spetta più la detrazione 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.
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