Spese sostenute dal 7/02/2009 al 31/12/2009 per acquisto mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi, personal computer (“bonus arredi”)
Spese sostenute dal 7/02/2009 al 31/12/2009 per acquisto mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi, personal computer (“bonus arredi”), indicate nel rigo E37 colonna 4
(art. 2 del D.l. n. 5/2009)
Oggetto e beni rientranti nell’agevolazione
L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 ha introdotto una misura agevolativa, sotto forma di detrazione d’imposta per tutti i contribuenti che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 1, legge n. 449/97.
In sostanza alla detrazione del 36% collegata ai lavori per il recupero del patrimonio edilizio, si aggiunge un’ulteriore detrazione pari al 20%, per l’acquisto di beni mobili distintamente individuati.
Il limite complessivo sul quale determinare la detrazione è pari ad euro 10.000,00 e spetta per ciascun immobile interessato ai lavori per i quali si beneficia del 36%.
Con la Circolare 16.07.2009 n. 35 l’Amministrazione finanziaria ha illustrato il contenuto dell’agevolazione elencando i beni per i quali è possibile riconoscere l’agevolazione, mentre con la Circolare 23.04.2010, n. 21, capitolo 2, si sono forniti ulteriori chiarimenti con risposte inerenti singoli quesiti.
La detrazione spetta esclusivamente per le spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione, pertanto nel rigo E 37, colonna 4 del Modello 730/11 deve essere indicato il medesimo importo indicato nella dichiarazione dell’anno precedente, affinchè il centro di assistenza fiscale possa attribuire la seconda rata delle cinque previste dalla normativa vigente.
Possono essere acquistati con il beneficio fiscale i seguenti beni:
- mobili (senza alcuna elencazione della tipologia);
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
- apparecchi televisivi;
- computer.
L’acquisto dei sopra menzionati beni deve avvenire necessariamente tramite bonifico bancario o postale riportante la causale del versamento, il codice fiscale di chi corrisponde l’importo e il codice fiscale (o partita IVA) del beneficiario del pagamento.
Beneficiari e condizioni
Il bonus riguarda i contribuenti, persone fisiche, che sostengono spese relative ad interventi edilizi per i quali possono beneficiare della detrazione del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati a partire dal 1° luglio 2008. In particolare il contribuente deve avere inviato al Centro operativo di Pescara l’apposita comunicazione (anche in data anteriore al 1° luglio 2008) indicando nella stessa come dato di inizio lavori il 1° luglio 2008 o una data posteriore.
La Circolare 23.04.2010, n. 21, punto 2.1 ha chiarito che la data di inizio lavori (risultante dalla relativa comunicazione inviata al centro operativo) deve essere antecedente l’acquisto dell’arredo, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Gli interventi edilizi di cui all’art. 1, legge n. 449/97 che consentono l'accesso al “bonus arredi” sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b), c) e d)), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di un edificio ristrutturato da un'impresa di costruzione o da una cooperativa edilizia.
Da ultimo sempre con la Circolare 23.04.2010, n. 21, punto 2.5 è stato chiarito che, qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione del 36%, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nella diversa ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, l’agevolazione non compete al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
Misura e modalità di attribuzione del beneficio
L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione IRPEF del 20% da calcolare sulle spese sostenute nel limite di 10.000,00 euro e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro per ciascun contribuente.
Il tetto di 10.000,00 euro, precisa la circolare, deve essere riferito alla singola unità immobiliare.
Di conseguenza:
- se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (ad esempio due comproprietari che provvedono all’acquisto degli arredi relativi all’appartamento ristrutturato);
- se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10.000,00 euro).
Il controllo della documentazione da parte del CAF o del professionista abilitato ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta, è effettuata ad ogni utilizzo dell’onere, salvo che il soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente
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