Spesometro: come funziona e informazioni utili

15.06.2011 18:11

Comunicazione rilevanti ai fini IVA – “Lo Spesometro”: come funziona e informazioni utili

 

L’art. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto nuovamente una forma di elenco clienti fornitori, lo spesometro, con l’obbiettivo di monitorare le operazioni attive e passive soggette ad IVA per importi superiori ad euro 3.000,00, prevedendo l’obbligo di effettuare una comunicazione annuale all’Agenzie delle Entrate delle predette operazioni.

Tale limite viene elevato a 3.600,00 euro (comprensivo d’IVA) per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione, ma esclusivamente di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.

Vengono escluse dalla comunicazione:

 

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) e b) del D.P.R 633/1972
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute nei confronti dei paesi black-list
  • le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.


Al fine di prevedere una introduzione graduale della norma, le operazioni rilevanti per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 saranno solo quelle con obbligo di fatturazione.

A partire dal 1° luglio 2011 saranno invece interessate anche le operazioni effettuate a privati (con scontrino fiscale o ricevuta) per importi superiori a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA.

Per tale ragione il negoziante dovrà indicare i dati fiscali dei clienti (nome cognome, codice fiscale, residenza anagrafica) necessari per effettuare la comunicazione. La Comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.


La nuova norma individua alcune casistiche particolari:

 

  • qualora vengano stipulati diversi contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo dei limiti di esclusione dalla comunicazione, occorrerà sommare l’ammontare dei corrispettivi previsti per i diversi contratti
  • i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, saranno oggetto di comunicazione solamente qualora la somma delle prestazioni corrisposte nell’anno solare superi il limite di 3.000,00 euro.