Stipendi e redditi prodotti all’estero nel modello unico
Stipendi e redditi prodotti all’estero nel modello unico
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2010, si fa riferimento al D.M. 21/01/2010 pubblicato sulla G.U. n.24 del 30/01/2010 (per l’anno 2011, si fa riferimento al D.M. 3 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010).
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 8.000, ai sensi dell’art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
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