Trattamento delle rimanenze di merci residue regime minimi
Trattamento delle rimanenze di merci residue regime minimi
D. Nel caso di uscita dal regime dei minimi nel 2° anno, si ipotizzi la seguente fattispecie:
- rimanenze al 01/01/2008 Euro 35.000, sulle quali è stata operata la rettifica della detrazione;
- corrispettivi del 1° anno Euro 20.000;
- costi sostenuti Euro 5.000.
Alla fine dell’anno 2008 le rimanenze residue sono pari a 15.000 (35.000 meno 20.000), mentre il periodo d’imposta chiude con una perdita pari a 5.000, ossia all’ammontare dei costi sostenuti.
Tenendo conto che sulle rimanenze è stata effettuata la rettifica della detrazione IVA all’entrata nel regime, si chiede di conoscere la sorte delle rimanenze residue di 15.000 all’uscita dal regime.
R. Nell’esempio descritto (ingresso nel regime e fuoriuscita dopo un solo anno) ai fini delle imposte dirette le rimanenze finali risultanti a seguito dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi rileveranno, come esistenze iniziali del periodo successivo soggetto al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare dei componenti positivi prodotti in tale periodo (nel caso prospettato euro 15.000).
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal regime dei contribuenti minimi a quello ordinario occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della detrazione - in aumento – ai sensi dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. articolo 1, comma 101, della legge finanziaria 2008).
Poiché le merci residue saranno cedute con addebito dell’IVA occorre ripristinare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
Per effettuare tale rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce.
Leggi tutti gli articoli sui contribuenti minimi o poni un quesito pubblico