Tributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi e modello f24

30.04.2011 19:50

Tributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi e modello f24


Le imposte a saldo derivanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico vanno pagate entro il 16 giugno di ogni anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.


Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo per Irpef, Ires e Irap, vanno così versati:

  • la prima rata entro lo stesso termine del saldo dell'anno d'imposta precedente (16 giugno o 16 luglio);
  • la seconda o unica rata entro il 30 novembre.


Il termine di versamento del saldo dell’Iva è il 16 marzo. Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi unificata (modello Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata (16 giugno o 16 luglio), con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.


Per quanto riguarda l'acconto Iva la scadenza è invece fissata per il 27 dicembre.


Successivamente alle scadenze prestabilite, è sempre possibile effettuare il versamento dell'imposta omesso ed usufruire, se si provvede entro determinati termini, della possibilità di pagare sanzioni ridotte.


Chi presenta la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, (salvo casi particolari come, ad esempio, l'interruzione del rapporto di lavoro), non ha necessità di eseguire i versamenti dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, poiché gli stessi sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta, che trattiene le somme (sia per il saldo che per l'acconto) dalla retribuzione o dalla pensione.

 

ATTENZIONE
Se la scadenza del versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

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