Utilizzo “retroattivo” degli studi di settore

22.06.2011 12:54

Utilizzo “retroattivo” degli studi di settore

Domanda
E’ corretto ritenere che le versioni evolute degli studi di settore entrate in vigore per gli anni 2008 e 2009, comprensive quindi dei correttivi anticrisi, potranno essere comunque utilizzate in chiave retroattiva per eventuali accertamenti su annualità pregresse? E se la risposta è affermativa occorrerà prendere il risultato dello studio di settore al netto dei correttivi congiunturali?


Risposta
L’utilizzo retroattivo degli studi evoluti costituisce un argomento più volte trattato in diversi documenti di prassi.
L’Agenzia, già con la circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, ha chiarito che “…in sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l'Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto….”


Gli studi di settore evoluti possono, quindi, essere utilizzati in fase di accertamento, ove più favorevoli al contribuente e a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore.
Tuttavia, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, i decreti ministeriali 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010 hanno previsto interventi correttivi agli studi di settore, costruiti in modo selettivo ed a seguito di specifiche analisi, finalizzati a cogliere le “particolari” congiunture economiche di tali annualità.


Le risultanze che tengono conto degli effetti della crisi economica del 2008 e del 2009, come indicato nelle note tecniche e metodologiche allegate ai citati decreti, sono applicabili, esclusivamente, con riguardo alle specifiche annualità.


Di conseguenza l’utilizzo retroattivo degli studi in parola, integrati dagli interventi correttivi apportati, come chiarito nelle circolari n. 29/E del 18 giugno 2009 e n. 34/E del 18 giugno 2010, non è ammissibile in quanto non idoneo a stimare correttamente la capacità dell’operatore economico di produrre ricavi o compensi per annualità diverse da quelle per le quali si è verificata la specifica congiuntura.
Al contrario, le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti 23 dicembre 2008 e 12 marzo 2010, non comprensivi quindi dei successivi interventi correttivi, potranno essere utilizzate, come in precedenza evidenziato, anche per i periodi precedenti a quello di evoluzione.

 

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