Variazioni di coltura dei terreni in unico
Variazioni di coltura dei terreni in unico
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni in unico , se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti
– dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).
L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l’anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l’attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.
PONI UN QUESITO PUBBLICO SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO