Versamenti della cedolare secca

05.06.2011 18:31

Versamenti della cedolare secca


La cedolare secca dovuta è versata con l’apposito codice tributo separatamente dall’IRPEF, ma con le medesime modalità ed entro i medesimi termini.

Anche per la cedolare secca sono dovuti, pertanto, versamenti sia in acconto che a saldo. Inoltre, essendo previsto che per la cedolare secca si applicano le medesime regole dell'IRPEF per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, sono applicabili anche per la cedolare secca i criteri di compensazione previsti dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.


L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo stabilisce che i versamenti in acconto della cedolare secca sono dovuti nella misura:

  • dell’85% per il 2011;
  • del 95% per cento a partire dal 2012.


A partire dal periodo di imposta 2012, il Provvedimento al punto 7.2 stabilisce che il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre, se inferiore a euro 257,52, o in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:

 

  • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; la prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre.


Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito. È quindi possibile applicare il metodo previsionale.


L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata interamente a saldo se l’importo su cui calcolarlo non supera euro 51,65.


L’acconto della cedolare secca è unitario; quindi, per verificare se l’importo dell’acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica rata, ovvero per verificare se l’acconto non sia dovuto, occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.


Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta. Se l’anno di prima applicazione della cedolare è il 2011, l’acconto della cedolare è, invece, dovuto in quanto l’articolo 7 del Provvedimento, per tutti i contratti in corso in tale anno, obbliga al versamento dell’acconto.


Nell’ipotesi in cui si revochi l’opzione per la cedolare secca e quindi il reddito dell’immobile sia da assoggettare a cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, è comunque possibile, determinare l’acconto dovuto per il periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, con metodo previsionale considerato che in base al punto 7.2 del Provvedimento, il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito.


In base al punto 7.3 del Provvedimento, per il versamento a saldo della cedolare secca si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Al successivo punto 7.4 del Provvedimento è specificato, inoltre, che il versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e quindi mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo. Per il 2011 questa modalità di versamento è seguita anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale .


Con risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della cedolare secca:

  • codice “1840” - acconto prima rata;
  • codice “1841” - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
  • codice “1842” - saldo.

 

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