Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi

01.03.2011 18:22

Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi


Acconti
E’ necessario controllare che gli acconti versati nel 2010, indicati ai punti 21, 22 e 24 del CUD 2011 o del CUD 2010 o versati direttamente dal contribuente tramite mod. F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto.


Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:
gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24;
- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonna 4, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;


Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:
gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del punto 21 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l’importo del punto 22 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;


Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del punto 24 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- nel rigo F1, colonna 4, va indicato l’importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d’acconto dell’addizionale comunale 2010.


Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:
- gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24.


Gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2011 e/o del CUD 2010 devono essere ripartiti tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta. Tale ripartizione è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.
Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell’IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. 134


Eccedenze Irpef
Se sul modello, nel rigo F3, risulta indicata una eccedenza, questa può risultare:
- da precedenti dichiarazioni;
- dal CUD 2011 o dal CUD 2010;
- da una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).


Nel primo caso è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda:
- all’eccedenza dell’IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009 (importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico 2010 PF)
- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.


Nel secondo caso è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 31 del CUD 2011 o 30 del CUD 2010.


Nel caso invece di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:
- se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l’importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all’importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (es: 1.000,00);


Inoltre se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportato l’eventuale importo del credito Irpef indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l’eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale da indicare a rigo F4, sono analoghe a quelle già descritte in relazione al rigo F3.


Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata sul modello CUD è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

 

 

   Visiona la guida completa per la compilazione del modello 730 e del modello 730 semplificato

 


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