Lavoro occasionale: lavoro autonomo occasionale e collaborazione coordinata occasionale

Lavoro occasionale: lavoro autonomo occasionale e collaborazione coordinata occasionale

Lavoro occasionale: lavoro autonomo occasionale e collaborazione coordinata occasionale

Lavoro autonomo occasionale.
 


Nel rapporto di lavoro autonomo occasionale, il lavoratore svolge in maniera autonoma ed occasinale la sua attività, che non fa parte dell'intero ciclo produttivo del committente e non prevede alcun coordinamento con la struttura di quest'ultimo, ma rappresenta un semplice supporto al raggiungimento di obbiettivi momentanei.

Dal compenso previsto per l'attività del lavoratore autonomo occasionale, il committente trattiente il 20% come ritenuta d'acconto, la quale viene versata allo Stato come anticipo sulle tasse dovute dal lavoratore.

Il committente verserà la ritenuta d'acconto entro il 16 del mese successivo al pagamento della prestazione occasionale.

Il lavoratore dovrà premurarsi di ricevere una certificazione del versamento della ritenuta d'acconto che ha subito poichè in sede di dichiarazione dei redditi tale ritenuta può essere recuperata.

Dal punto di vista della contribuzione previdenziale, nel lavoro autonomo occasionale si possono verificare due casi:

1) se il reddito annuo da lavoro autonomo occasionale è inferiore ai 5000 euro, il lavoratore non è tenuto al versamento di nessun contributo previdenziale.
2) se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro con più committenti e il suo reddito annuo da lavoro autonomo occasionale supera i 5000 euro, è necessaria l'iscrizione al fondo per la gestione separata dell'inps e il versamento dei contributi soltanto per la parte di compenso che supera i 5000 euro.

La contribuzione del lavoro autonomo occasionale è la stessa prevista per il lavoro a progetto e per le collaborazini coordinate e continuative, ovvero il 18% ripartito per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico dell'azienda.

Nel lavoro autonomo occasionale non sono previsti gli obblighi assicurativi per gli infortuni sul lavoro.
 


La collaborazione coordinata occasionale.
 


In questo tipo di rapporto di lavoro, la durata complessiva non deve superare i 30 giorni nel corso dell'anno con lo stesso committente e non deve detterminare un compenso annuo superiore a 5000 euro.

La collaborazione coordinata occasionale non è altro che una collaborazione coordinata ridotta per la quale non è necessario il riferimento ad un progetto o ad un programma di lavoro, sempre previsto, invece, per il contratto di lavoro a progetto.

A differenza del lavoro autonomo occasionale, nella collaborazione coordinata occasionale l'attività lavorativa è coordinata: in altre parole, è caratterizzata da un costante coordinamento con il committente e con il ciclo produttivo aziendale.

Dal punto di vista previdenziale e fiscale, alla collaborazione coordinata occasionale si applicano le stesse regole del lavoro a progetto e della collaborazione coordinata e continuativa con la contribuzione del 18% e assicurazione per gli infortuni sul lavoro ripartiti per un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico dell'azienda.

I riferimenti normativi utili per il lavoro autonomo occasionale e la collaborazione coordinata occasionale sono:

  • D. Lgs. 276 del 2003
  • Circolare del ministero del lavoro n. 1 del 2004
  • L'articolo 2222 del codice civile.

 

Argomento: Lavoro occasionale: lavoro autonomo occasionale e collaborazione coordinata occasionale

Data: 17.10.2014

Autore: Alessandro

Oggetto: prestazione lavoro autonomo occasionale

Avendo fatto una prestazione di lavoro autonomo occasionale ho rilasciato la ricevuta e ho subito una ritenuta di 300 euro. Posso recuperarla? sono obbligato a fare la dichiarazione dei redditi?

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