Il nuovo regime dell' Iva per cassa
Il regime iva per cassa è’ un nuovo regime facoltativo, in vigore dal 1° dicembre 2012, con il quale puoi versare l’Iva sulle vendite solo quando incassi il corrispettivo dal cliente (e non al momento dell’effettuazione dell’operazione) e detrai l’Iva sugli acquisti quando paghi il fornitore.
L’imposta diventa, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dall’operazione.
Questo limite non vale, per le vendite, se il tuo cliente, nel frattempo, è sottoposto a una procedura concorsuale (per es. il fallimento).
Chi riceve una fattura con l’indicazione “operazione Iva per cassa” può detrarre subito l’imposta, anche se non l’ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime
Puoi passare/aderire al regime per cassa se:
- nell’anno solare precedente hai realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro
- non vendi solo a privati, ma cedi beni o presti servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un’attività d’impresa, arte o professione
- non ti avvali esclusivamente di un regime speciale Iva (per es. il regime del margine)
Quando e come aderire al regime di iva per cassa
Per aderire al regime iva per cassa non occorre alcuna comunicazione preventiva.
Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che adotti nella liquidazione periodica dell’imposta: se hai seguito le regole del nuovo regime si intende esercitata (comportamento concludente).
Comunicherai formalmente l’adesione, con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) relativa all’anno in cui hai effettuato la scelta
L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui l’hai esercitata (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni
Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca
Quando si esce dal regime iva per cassa?
- se superi il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari
- quando revochi l’opzione (puoi esercitare la revoca dopo il triennio o in uno degli anni successivi)
Attento: se superi il volume d’affari nel corso dell’anno, esci dal regime già dal mese successivo a quello in cui hai superato la soglia
Operazioni escluse dal regime iva per cassa.
le operazioni attive:
- effettuate in ambito di regimi speciali Iva (tra cui, il regime per l’agricoltura, l’agriturismo, le agenzie di viaggi, quello del margine per beni usati)
- nei confronti di privati, di contribuenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni e di quelli che assolvono l’imposta con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge)
- per le quali non va indicata l’Iva in fattura (cessioni intracomunitarie, esportazioni)
e queste operazioni passive:
- importazioni di beni
- acquisti intracomunitari di beni
- estrazione di beni da depositi Iva
- acquisti di beni e servizi soggetti all’imposta secondo il metodo dell’inversione contabile (reverse charge)
Ricorda, inoltre, di escludere le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui hai esercitato l’opzione
Hai deciso di passare all’Iva per cassa? Osserva allora le seguenti regole:
- per il 2012 (anno di prima applicazione), il regime si applica alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012
- devi comunque fatturare e registrare secondo le regole ordinarie
- devi specificare sulle fatture emesse che si tratta di un’operazione “Iva per cassa” e indicare la norma (art. 32-bis del Dl 83/2012) che ha istituito il regime
- devi computare l’Iva sulle operazioni attive nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di incasso del corrispettivo, o a quello in cui scade il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Se incassi solo una parte del corrispettivo, devi versare la relativa imposta in proporzione al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo totaletra
- detrai l’Iva sugli acquisti quando paghi il relativo corrispettivo o, comunque, decorso un anno dall’operazione. Se paghi solo una parte di corrispettivo, devi detrarre l’imposta in proporzione al rapporto tra la somma pagata e quella dovuta complessivamente
Se vuoi saperne di più, puoi consultare questi documenti:
- direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, art. 167 bis
- direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010
- decreto legge n. 83/2012 (articolo 32-bis)
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2012
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012
- circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012
Fonte: Agenzia delle entrate