Le Rendite finanziarie e la tassazione dei beni di Lusso
1. Rendite e attività finanziarie
Le rendite finanziarie
La tassazione delle attività finanziarie all’estero
L’imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
2. La tassazione dei beni “di Lusso”
L’addizionale erariale della tassa automobilistica
La tassa per le imbarcazioni
L’imposta erariale sugli aeromobili privati
Imposta passeggeri aerotaxi
1. Rendite e attività finanziarie
Le Rendite finanziarie
Le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:
• redditi di capitale (interessi, utili e proventi derivanti dall’impiego di un capitale)
• redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e altri redditi derivanti da atti di negoziazione).
Dal 1° gennaio 2012 è in vigore un nuovo regime di tassazione di questi redditi. In sintesi, il nuovo sistema prevede un’aliquota unica del 20% (imposta sostituiva o ritenuta) per la maggior parte degli strumenti di investimento prima assoggettati a tassazione con l’aliquota del 12,50 o del 27%.
Resta invariata la misura della ritenuta applicabile ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai piani di risparmio appositamente istituiti (12,50%).
L’aliquota del 20% si applica anche alle forme di investimento che prima scontavano una ritenuta del 27% (per esempio, i depositi in conto corrente bancario e postale, i certificati di deposito, i libretti di risparmio).
Per i fondi pensione italiani rimane in vigore il regime di tassazione che prevede l’imposta sostitutiva dell’11% sui risultati di gestione.
Un’altra novità è rappresentata dalla cancellazione del prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente e del prelievo addizionale (sempre del 20%) sugli interessi dei depositi a garanzia dei finanziamenti alle imprese residenti.
COME CAMBIA LA RITENUTA O L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI FINANZIARI DAL 1° GENNAIO 2012 | ||
aumenta dal 12,5 al 20% per |
– fondi immobiliari – polizze vita (escluso la parte investita in titoli di Stato) – pronti contro termine – obbligazioni private con scadenza oltre i 18 mesi – partecipazioni non qualificate – Etf (Exchange traded fund) – fondi comuni e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato) |
|
si riduce dal 27 al 20% per |
— conti correnti — conti deposito — libretti di risparmio — certificati di deposito — obbligazioni private con scadenza fino a 18 mesi |
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rimane invariata | – titoli di Stato (italiani ed esteri) – buoni fruttiferi postali – piani di risparmio appositamente istituiti |
La tassazione delle attività finanziarie all’estero
Dal 2011 è dovuta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ( ), indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni).
L’imposta è dovuta anche per le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano detenute all’estero, invece, le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
Si considerano come attività possedute all’estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti.
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta:
• le attività finanziarie detenute all’estero ma amministrate da intermediari finanziari italiani
• le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Chi deve Pagare L’imposta
L’imposta è a carico delle persone fisiche residenti in Italia (anche se non aventi cittadinanza italiana) che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta anche le persone fisiche che:
• prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
• lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia
• prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi.
Le attività finanziarie interessate (se detenute all’estero)
• partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi)
• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
• ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.Non sono soggette all’Ivafe le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Le stock option, invece, sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili.
La Misura dell’imposta
L’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione dell’attività finanziaria, è stabilita nella seguente misura:
• 1 per milleannuo, per il 2011 e il 2012
• 1.5 per mille annuo, a decorrere dal 2013.
Non è prevista alcuna soglia di esenzione (solo nel caso in cui l’imposta dovuta non è superiore a 12 euro il versamento non va effettuato).
CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI IN EUROPA
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il decreto legge n. 16/2012 ha stabilito l’imposta di bollo nella misura fissa di (come previsto per i conti detenuti in Italia).Tale misura si applica con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
L’imposta in misura fissa non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente (in Paesi dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo) presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta.
Se il contribuente possiede rapporti cointestati, per la determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.
Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
La base imponibile
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera.
Se alla data del 31 dicembre le attività non sono più possedute, si deve far riferimento al valore di mercato delle stesse attività rilevata al termine del periodo di possesso.
Per le attività finanziarie aventi una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Se il titolo ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Detrazioni
Per evitare doppia imposizione, dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d’imposta, se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.
In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Il versamento dell’imposta e le modalità di dichiarazione
Per quanto riguarda versamenti, liquidazione, accertamento e riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso in materia di tassazione delle attività finanziarie all’estero, si applica la normativa prevista per l’Irpef.
In particolare, l’imposta deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento. E’ consentita la rateizzazione dell’imposta e non sono dovuti acconti.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40%.
Il versamento dell’Ivafe deve essere effettuato utilizzando il codice 4043 (risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012).
Per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per l’anno 2011 i predetti cambi sono stati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2012).
Per maggiori dettagli sull’imposta si rinvia alla circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012.
L’imposta di bollo su Conti Correnti, titoli, strumenti e Prodotti finanziari
L’art. 19 del Decreto legge n. 201/2011 ha modificato la disciplina della tassazione sul bollo dovuto per gli strumenti finanziari.
In particolare, è stata introdotta, dal 1° gennaio 2012, un’imposta proporzionale – pari all’1 per mille (che dal 2013 aumenterà all’1,5 per mille) – e sono stati inclusi tra i prodotti assoggettati a tassazione anche quelli per i quali non è previsto l’obbligo di deposito.
Per effetto delle nuove disposizioni l’imposta di bollo è dovuta secondo le seguenti modalità:
a) le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettate a un’ imposta proporzionale dell’ 1 per mille per il 2012 e dell’ 1.5 per mille a decorrere dal 2013.
L’imposta non è dovuta per le comunicazioni relative a fondi pensione e fondi sanitari. Il bollo è dovuto anche sulle comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi che hanno valore di rimborso superiore a 5.000 euro. L’imposta non può essere inferiore a 34,20 euro e, solo per l’anno 2012, superiore a 1.200 euro (dal 2013 non è prevista una misura massima)
b) gli estratti conto inviati dalle banche e quelli di conto corrente postale, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, sono soggetti a un’imposta fissa pari a
• 34,20 euro, se il cliente è una persona fisica (l’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti non supera complessivamente i 5.000 euro)
• 100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
2. La tassazione dei beni “di Lusso
L’addizionale erariale della tassa automobilistica
A decorrere dal 2012, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta l’addizionale erariale alla tassa automobilistica nella misura di 20 euro per ogni chilowatt (KW) di potenza del veicolo superiore a 185 KW (per il 2011, erano dovuti 10 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW).
L’importo da versare è ridotto:
• del 40% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo
• del 70% dopo 10 anni
• dell’85% dopo 15 anni.
Trascorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, l’addizionale non è più dovuta. L’anno di costruzione, salvo prova contraria, si presume coincidente con l’anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della costruzione.
Sono tenuti al pagamento del tributo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, al PRA risultano:
• proprietari dei veicoli
• usufruttuari
• acquirenti con patto di riservato dominio
• utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Il pagamento va effettuato alle stesse scadenze della tassa automobilistica ordinaria, con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 3364) e senza operare compensazioni.
Per l’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale, è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
La tassa per Le imbarcazioni
Dal 1° maggio 2012, le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale come indicato nella tabella.
La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione.
Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato:
• i proprietari
• gli usufruttuari
• gli acquirenti con patto di riservato dominio
• gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa
La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.
Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.
LE MISURE DELLA TASSA
LUNGHEZZA SCAFO | TASSA ANNUALE |
da 10,01 a 12 metri | 800 euro |
da 12,01 a 14 metri | 1.160 euro |
da 14,01 a 17 metri | 1.740 euro |
da 17,01 a 20 metri | 2.600 euro |
da 20,01 a 24 metri | 4.400 euro |
da 24,01 a 34 metri | 7.800 euro |
da 34,01 a 44 metri | 12.500 euro |
da 44,01 a 54 metri | 16.000 euro |
da 54,01 a 64 metri | 21.500 euro |
superiore a 64 metri | 25.000 euro |
La tassa è ridotta al 50% per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni delle isole minori e in quelli delle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5.
È ridotta, inoltre:
• del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto
• del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione
• del 45% dopo 15 anni.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Il versamento non va effettuato per:
• le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
• le unità obbligatorie di salvataggio
• i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti
• le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
• le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto
• le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore
• le unità utilizzate dai soggetti (di cui all’art. 3 della legge 104/1992) affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.
Il versamento deve essere effettuato mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” entro il 31 maggio di ciascun anno, o entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto.
Per i contratti di locazione di durata inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile, la tassa va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1222), indicando:
• codice Bic: BITAITRRENT
• causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 24 aprile 2012)
• Iban: IT15Y0100003245348008122200.
La vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi connessi al pagamento della tassa compete alle Capitanerie di porto, alle forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, alle altre forze di pubblica sicurezza o agli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria.
In caso di violazione, sarà emesso processo verbale di constatazione che verrà trasmesso alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al luogo di commissione della stessa.
Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
L’imposta erariale sugli aeromobili privati
Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l’obbligo del versamento di un’imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
Sono esentati dal pagamento dell’imposta:
• gli aeromobili di Stato e quelli equiparati
• gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III codice della navigazione
• gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation)
• gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero Club d’Italia, agli Aero Club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia
• gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita
• gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso
• aeromobili storici (cioè quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni)
• gli aeromobili di costruzione amatoriale
• gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (legge 106/1985).
L’imposta è dovuta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità e versata con riferimento all’intero periodo di validità di tale certificato. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.
AeromobiLi non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 45 giorni in via continuativa.
Per questi aeromobili, non si considerano i periodi di sosta dell’aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull’aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore.
L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.
Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.
L’imposta non è comunque dovuta per gli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.
Chi deve versare L’imposta
L’imposta deve essere versata da:
• proprietari
• usufruttuari
• acquirenti con patto di riservato dominio
• utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’omesso o l’insufficiente pagamento dell’imposta comporta l’applicazione della sanzione prevista dal decreto legislativo n. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo (2%) per ciascun giorno di ritardo.
Si applicano, inoltre, le disposizioni prescritte dal decreto legislativo n. 472/1997, compresa quella che consente il ricorso al ravvedimento.
Le ModaLità di versaMento dell’imposta
Per il versamento dell’imposta occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo 3368 . In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo 8935 per la sanzione e 1930 per gli interessi.
Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1223), indicando:
• codice Bic: BITAITRRENT
• causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento
• Iban: IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.
ATTENZIONE
L’ammontare dell’imposta versata in applicazione delle disposizioni previste prima della conversione in legge del Dl 16/2012, in eccedenza rispetto alle nuove misure stabilite, è computato a credito del contribuente all’atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità. Se, invece, risultano effettuati versamenti in misura inferiore, non saranno applicate sanzioni e interessi, purché si versi entro novanta giorni dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) la differenza dovuta.
Imposta Passeggeri aerotaxi
La legge n. 44/2012 ha introdotto l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Essa è dovuta per ciascun passeggero, e per l’effettuazione di ciascuna tratta, nella seguente misura:
• 10 euro, se il tragitto non supera 100 chilometri
• 100 euro, per tragitti oltre i 100 chilometri ma non superiori a 1.500 chilometri
• 200 euro, se il tragitto è superiore a 1.500 chilometri.
L’imposta, dovuta anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero, è a carico del passeggero ma deve essere versata dal vettore.
Le istruzioni per il pagamento dell’imposta sono state fissate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2012.
In particolare, è stato stabilito che:
• per le tratte effettuate con aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta va versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio
• per le tratte effettuate con altri aeromobili, l’imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale.
Per il versamento dell’imposta occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo 3379. In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo 8937 per la sanzione e 1932 per gli interessi.
Se impossibilitati a utilizzare tale modello, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1224), indicando
• codice Bic: BITAITRRENT
• causale del bonifico: generalità del vettore, numero passeggeri – seguito dalla tipologia di tratta (da indicare con “A” o “B”, dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) – codice tributo, data di effettuazione del servizio di aerotaxi (giorno, mese e anno)
• Iban: IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400.
Per le tratte effettuate a partire dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge 44/2012 e fino al 30 giugno 2012, l’imposta deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.