Data: 19.04.2012

Autore: Admin

Oggetto: R: risparmio energetico 55%

Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori
Oltre ai suddetti adempimenti, in caso di prosecuzione dei lavori su più anni, il comma 6 dell’art. 29 del DL 185/2008 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% inviino all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Con due successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 57639/2009 e protocollo n. 190196/2009 sono stati approvati rispettivamente i modelli di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.
In tali provvedimenti è previsto che:
- la comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
- il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009;
- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta;
- il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
- il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
- il modello deve essere presentato all’Agenzia esclusivamente con modalità telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;
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Da ciò ne consegue che a fronte di spese sostenute nel 2011 per lavori iniziati nello stesso anno o in anni precedenti e non ancora ultimati, il termine per la presentazione del modello di comunicazione prosecuzione lavori sarà il 31 marzo 2012.

Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori
Posto che la comunicazione in oggetto:
- è stata introdotta al fine di consentire il monitoraggio dell’onere, derivante dalla detrazione del 55%, a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario;
- la norma non disciplina l’ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento,
la mancata osservanza del termine (31 marzo di ogni anno) non può comportare la decadenza dal beneficio fiscale; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2,065) prevista al D.Lgs. n. 471/1997, per omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (Circolare del 23.04.2010 n. 21 punto 3.5)
Tale violazione è ravvedibile secondo quanto prevede l’Art. 13 comma 1 let. b) del D.Lgs. 472/1997:
“ad un decimo del minimo (un ottavo dal 1 febbraio 2011), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Nel caso della comunicazione per il proseguimento dei lavori, non trattandosi di una dichiarazione periodica, la sanzione per il mancato invio:
- entro il 31 marzo 2011 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2012;
- entro il 31 marzo 2012 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2013.

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