Agevolazioni fiscali sul risparmio energetico: guida alle detrazioni d'imposta legate agli interventi di risparmio energetico sugli edifici.

Tutte le informazioni utili per le agevolazioni fiscali a disposizione dei contribuenti per il risparmio energetico. Dalle condizioni per usufruire dell'agevolazione all'aliquota iva applicabile, dalle diverse tipologie di intervento per il risparmio energetico al calcolo delle detrazioni e la documentazione neccessaria. Una guida completa e chiara, divisa per argomenti e di facile e veloce consultazione.

Poni un quesito pubblico sulle detrazione relative al Risparmio energetico

Data: 03.05.2015

Autore: Angelo

Oggetto: Invio tardivo documentazione ENEA

Salve.
Ho sostituito la vecchia caldaia autonoma con una a condensazione a fine aprile 2014 ma ho dimenticato di inviare la documentazione entro i 90 giorni.
Ho letto della possibilità di poter inviare tale documentazione, pagando una sanzione, entro la data di scadenza della successiva dichiarazione dei redditi (unico o 730). Vorrei sapere se tale termine era il 30 settembre 2014 o il 30 settembre 2015. La FAQ 43 dell'ENEA parla del 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori, ma vorrei una conferma in quanto da più parti si parla non del 30 settembre dell'anno successivo ma del 30 settembre dell'anno in cui sono effettuati i lavori.
Ringrazio anticipatamente.

Data: 19.05.2014

Autore: giovanni

Oggetto: detrazione risparmio energetico pompe di calore

non ho fatto la comunicazione all'enea
mi spetta la detrazione per risparmio energetico?

Data: 11.12.2014

Autore: Admin

Oggetto: R: detrazione risparmio energetico pompe di calore

No ma può comunque inviare la comunicazione in ritardo pagando la sanzione (remissione in bonis).
In alternativa, se la tipologia di lavoro lo consente, può usufruire della detrazione per ristrutturazioni edilizie.

Data: 28.03.2014

Autore: giuseppe

Oggetto: detrazione risparmio energetico e data del bonifico

per la corretta individuazione della data del pagamento del bonifico on-line relativo alle spese sul risparmio energetico, vale sempre la data di inoltro del bonifico alla banca oppure è necessario tener conto del giorno di addebito dello stesso che comunque è successivo?
esempio:bonifico effettuato/richiesto il 31/12/2013 con data di addebito/valuta 3/1/2014. Apprezzando la VS precisione porgo cordiali saluti

Data: 10.07.2013

Autore: Rosanna

Oggetto: agevolazioni fiscali detrazione risparmio energetico per acquisto climatizzatore ex novo @

salve, avrei bisogno di un informzione.
In merito alle agevolazioni fiscali per il 2013 vorrei sapere se queste competono anche per l'acquisto e l'installazione di nuovi condizionatori.
quali sono i requisiti e la procedura per accedervi.
grazie e cordiali saluti

Data: 07.03.2013

Autore: massimiliano

Oggetto: detrazione risparmio energetico per condizionatore con pompa di calore

Salve ,ho acquistato un condizionatore con pompa di calore in classe A. Ho pagato tramite bonifico per usufruire delle detrazioni del 55% per il risparmio energetico. Ora mi viene un forte dubbio che potevo usufruire solo di quelle per le ristrutturazioni edilizie (quindi 50%) ... Nel bonifico quindi è specificata la detrazione sbagliata ,cosa posso fare per rimediare???

Data: 26.10.2012

Autore: SIMONA

Oggetto: detrazione risparmio energetico per stufa a pellet

buongiorno,
se compro una stufa a pellet , avendo fattura e bonifico, posso portarla in detrazione nell agevolazione delle ristrutturazione nel 730 del 2013?
grazie

Data: 15.10.2012

Autore: Sabrina

Oggetto: Bonifico detrazione risparmio energetico acquisto caldaia

E' ammesso il bonifico che riporta legge 296 anziché 449 per la detrazione fiscale al 50 per cento, per l'acquisto di una caldaia?

Data: 12.10.2012

Autore: Mirko

Oggetto: Termine detrazione risparmio energetico

Buona sera, stanto i termini attuali la detrazione del 55% per il risparmio energetico avrà termine il 30.06.2013 per poi essere "assorbita nel 36%". Il mio dubbio è relativo alle spese di riqualificazione che devo sostenere sul immobile strumentale intestato alla società in accomandita sempilce di cui sono socio accomandatario. Al momento mi spetterebbe la detrazione 55% ma dal 01.07.2013 essendo gli interventi ora agevolati con il 55% attratti negli 36% spetta ugualmente non trattandosi di immobile abitativo?

Data: 08.09.2012

Autore: Francesco

Oggetto: Errato importo x detrazione risparmio energetico

Buongiorno,ho compilato il modulo da trasmettere all'ENEA per la detrazione fiscale del 55% per una nuova caldaia,ma ho indicato l'importo comprensivo della manodopera,nonostante fosse indicato al netto.
Cosa posso fare per rimediare?
Grazie

Data: 19.07.2012

Autore: Sergio

Oggetto: Detrazione per risparmio energetico

Buongiorno
Mia madre ed io dobbiamo sostituire le vecchie finestre con altre che permettano di usufruire della detrazione del 55%.
Abbiamo già versato l'acconto, indicando in fattura commerciale e sul bonifico entrambi i nominativi senza specificare alcuna percentuale di suddivisione della spesa.
Dovendo procedere al pagamento del saldo, come è possibile fare in modo che la spesa sia suddivisa in percentuale diversa e non al 50%.
Distinti saluti

Data: 25.06.2012

Autore: olly

Oggetto: data collaudo per detrazione risparmio energetico

Vorrei sapere se la data di collaudo puo' essere intesa anche la
chiusura dei lavori DIA visto che personalmente ho incominciato dei lavori nel 2010 ad oggi pur avendo effettuato la dichiarzione di conformita' non sono chiusi i lavori e quindi il tecnico non ha inviato la richiesta all'Enea e' corretto?

Data: 24.05.2012

Autore: Luca

Oggetto: Invio tardivo all'ENEA e eventuale perdita della detrazione per il risparmio energetico

Cosa succede se l'invio all'ENEA viene fatto in ritardo?
Sostituzione caldaia con nuova a condensazione - Lavori iniziati e conclusi nel 2011 (come data di fine lavori ho il certificato di conformità dell'impianto datato 31 dic 2011, come pure bonifico e fattura sempre 31 dic 2011), ma ho dimenticato di inviare la comunicazione all'enea. Posso farla visto che a livello fiscale devo ancora presentare la dichiarazione dei redditi?
Se devo pagare la sanzione con ravvedimento come e a chi devo pagarla?

Data: 28.05.2012

Autore: Fabrizio

Oggetto: Invio tardivo all'ENEA e eventuale perdita della detrazione per il risparmio energetic

Detrazione persa,per sempre.

Data: 02.09.2013

Autore: asdfa

Oggetto: Invio tardivo all'ENEA e eventuale perdita della detrazione per il risparmio energetic

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Data: 04.06.2012

Autore: Luca

Oggetto: R: Invio tardivo all'ENEA e eventuale perdita della detrazione per il risparmio energetic

Allora non ha valore quanto letto nella faq n. 70 presente sul sito ENEA che riporto di seguito:
D - Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e
amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine
dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55%? Non c'è modo di sanare l'omissione?
R - L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1 recita:
"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione
ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore
dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
In virtù del disposto di cui sopra si ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a
fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'Enea entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro: a questo proposito, finché il sito Enea di invio non consentirà
l'immissione della pratica, questa può essere inviata per raccomandata al seguente indirizzo: Enea, U.T. Efficienza Energetica,
Via Anguillarese 301, 00123 Roma, ponendo sulla busta la dicitura "Detrazioni fiscali 55%. Anno ..." inserendo l'anno in cui si è
completato il lavoro. Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia
delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444.

Data: 19.04.2012

Autore: Gabriella Salomone

Oggetto: detrazione spese x risparmio energetico

Nel 2010 ho ristrutturato un alloggio al mare in comproprietà con mio marito.Io non lavoro quindi sono completamente a carico di mio marito.Nella denuncia del redditi del 2011 pensavo di poter usufruire della detrazione fiscale del 50/55% delle spese ma ho avuto una brutta sorpresa. Siccome non lavoro e le fatture sono intestate a me non ho potuto usufruire di questa agevolazione.
Tengo a precisare ancora che sulla ricevuta del bonifico bancario che ho effettuato per pagare le fatture c'è pure il nome di mio marito. Com'è possibile che non posso usufruire di questa detrazione.
Aspetto una risposta e nel frattempo ringrazio.
Gabriella Salomone

Data: 19.04.2012

Autore: Admin

Oggetto: R: detrazione spese x risparmio energetico

Le riporto integralmente le nostre istruzioni senza entrare nel merito della situazione.

Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.
La ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico; salvo i casi di errore nella compilazione della scheda informativa per i quali la Circolare del 23.04.2010 n. 21, punto 3.7, ha previsto non debba essere presentata una scheda in rettifica ma che è sufficiente, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, il possesso di documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
Pag. 128
Si evidenzia che, secondo la prassi consolidata in riferimento alla detrazione del 36%, la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va da sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e la percentuale di ripartizione.
Al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 04.04.2008 n. 34, punto 11.1: “..Con riferimento alla detrazione del 55%, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.”
Quindi se un coniuge ha effettuato la comunicazione all’Enea e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all’altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
Si segnala inoltre che, come per la detrazione del 36%, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.

Data: 16.04.2012

Autore: Rosario

Oggetto: Quesito di cui sopra 21/03/2012

A seguito delle nuove aggiunzioni di cui all'oggetto, chiedo, se possibile, rispondermi.Avevo omesso di evidenziare la presenza del riscaldamento che può essere certificato dalla Azienda che allora lo demolì.
In attesa di un V/S riscontro, vogliate gradire distinti saluti.
Rosario

Data: 19.04.2012

Autore: Admin

Oggetto: R: Quesito di cui sopra 21/03/2012

Abbiamo risposto nella precedente domanda.

Data: 19.04.2012

Autore: Rosario

Oggetto: R: Quesito di cui sopra 21/03/2012

Si ringrazia per la risposta.
Saluti.
Rosario

Data: 13.04.2012

Autore: bruno

Oggetto: risparmio energetico 55%

Spese risp. energ. 2010 38000 euro - 2011 36000 euro. Visto che le spese sono a cavallo di due anni all agenzia delle entrate di trento mi era stato detto di non predisporre entro il 31 12 2010 il modello di continuazione lavori. Cosi facendo avrei spostato all anno della fine dei lavori l inizio dello scomputo delle spese effettuate nel 2010 applicando la ripartizione decennale ( e non la quinquennale prevista per il 2010) riuscendo a sfruttare cosi il massimo del bonus(il mio irpef è circa 4000 euro annui). il caf che mi redige il 730 dice che non è cosi. cosa devo fare per non perdere il bonus. aiut vi prego!

Data: 19.04.2012

Autore: Admin

Oggetto: R: risparmio energetico 55%

Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori
Oltre ai suddetti adempimenti, in caso di prosecuzione dei lavori su più anni, il comma 6 dell’art. 29 del DL 185/2008 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% inviino all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Con due successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 57639/2009 e protocollo n. 190196/2009 sono stati approvati rispettivamente i modelli di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.
In tali provvedimenti è previsto che:
- la comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
- il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009;
- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta;
- il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
- il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
- il modello deve essere presentato all’Agenzia esclusivamente con modalità telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;
Pag. 141
Da ciò ne consegue che a fronte di spese sostenute nel 2011 per lavori iniziati nello stesso anno o in anni precedenti e non ancora ultimati, il termine per la presentazione del modello di comunicazione prosecuzione lavori sarà il 31 marzo 2012.

Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori
Posto che la comunicazione in oggetto:
- è stata introdotta al fine di consentire il monitoraggio dell’onere, derivante dalla detrazione del 55%, a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario;
- la norma non disciplina l’ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento,
la mancata osservanza del termine (31 marzo di ogni anno) non può comportare la decadenza dal beneficio fiscale; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2,065) prevista al D.Lgs. n. 471/1997, per omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (Circolare del 23.04.2010 n. 21 punto 3.5)
Tale violazione è ravvedibile secondo quanto prevede l’Art. 13 comma 1 let. b) del D.Lgs. 472/1997:
“ad un decimo del minimo (un ottavo dal 1 febbraio 2011), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Nel caso della comunicazione per il proseguimento dei lavori, non trattandosi di una dichiarazione periodica, la sanzione per il mancato invio:
- entro il 31 marzo 2011 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2012;
- entro il 31 marzo 2012 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2013.

Data: 21.03.2012

Autore: Rosario

Oggetto: Detrazione risparmio energetico per un Fabbricato al rustico

Fin dal 1974 mio suocero disponeva di un fabbricato al rustico ed è stato condonato( perchè abusivo) nel 1986, regolarmente accatastato con i relativi sub, ma senza rendita in quanto risulta in corso di definizione.
Era presente un vecchio impianto di riscaldamento demolito perchè non più conforme e c'erano anche gli infissi in metallo.
E' possibile godere dell'agevolazione del 55% ad un fabbricato in rustico ed in corso di definizione, avendo vecchio impianto di riscaldamento, ma demolito, e gli infissi in ferro?
Per gli infissi in metallo, nella domanda di condono sono state allegate le foto degli infissi e dell'edificio, di questo c'è prova, ma dell'impianto no.
In attesa di V/S riscontro, vogliate gradire distinti saluti.
Rosario

Data: 19.04.2012

Autore: Admin

Oggetto: R: Detrazione risparmio energetico per un Fabbricato al rustico

L'agevolazione interessa i fabbricati (o parti degli stessi) appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, purché esistenti.
Nello specifico può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti, e che l’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di accatastamento)

Il dubbio sorge dal fatto che l'impianto di riscaldamento è stato demolito.
L'agenzia ha precisato che "gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile".

Data: 03.02.2012

Autore: MARCO

Oggetto: detrazione risparmio energetico per sostituzione caldaia

dovrei sostituire la mia vecchia caldaia, in casa di mia proprietà(non condominio,nè cooperativa), posso utilizzare la detrazione del 36% per le ristrutturazioni, oppure la detrazione del 55% per il risparmio energetico?
Si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria?
Ho letto un pò di leggi ma non è chiaro se la sostituzione della caldaia rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria.

Data: 12.07.2012

Autore: Fabio

Oggetto: R: detrazione risparmio energetico per sostituzione caldaia

Dovrei sostituire la mia vecchia caldaia con una nuova a condensazione,in casa di mia proprietà.
E' vero che la legge è stata aggiornata in questi termini? .
Detrazione del 50% in 3 anni per persone di età superiore ai 65 anni?.
Per ottenere ciò è sufficiente pagare la fattura con bonifico bancario scrivendo la causale, indicata dalla banca?
Nessun'altra documentazione è necessaria?.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Fabio

Data: 02.02.2012

Autore: Todesco Maria

Oggetto: Errore su allegato E all'Attestato di riqualificazione energetica e eventuale perdita detrazione risparmio energetico

Buongiorno,

a seguito di un controllo formale tuttora in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate è emerso che il tecnico che ha redatto la documentazione regolarmente all'Enea ha commesso un errore.
Premetto che la pratica nel complesso è stata eseguita correttamente a partire dagli adempimenti necessari prima dell'inizio dei lavori e fino all'effettuazione dei pagamenti.
La pratica è riferita all'anno 2007/2008.
L'errore è il seguente: nell'allegato E dell'Attestato di riqualificazione energetica (da redigere a lavori ultimati) era richiesto di indicare al punto 5 il "costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali" e al punto 6 "l'Importo utilizzato per il calcolo della detrazione".
Il tecnico ha erroneamente riportato il medesimo importo in entrambe le righe, e precisamente ha riportato l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Conseguentemente il costo finale dell'intervento appare superiore a quello dichiarato.
Esiste in questo caso la possibilità di sanare l'errore posteriori?
Grazie e cordiali saluti,
Maria Todesco

Data: 18.11.2011

Autore: Maurizio Tocci

Oggetto: Sostituzione infissi esterni (finestre): bonifico errato e perdita agevolazione detrazione risparmio energetico

Ho in corso di sostituzione gli infissi del mio appartamento con nuovi infissi di caratteristiche rispondenti alla normativa sul risparmio energetico.
Nell'effettuare il primo bonifico a favore dell'installatore ho errato nell'indicazione della causale riportando la dicitura "Legge 449/97" e non quella specifica per il risparmio energetico; peraltro il bonifico prevede tutte le altre indicazioni previste compreso numero e data fattura: la fattura ovviamente riguarda la fornitura ed installazione dei serramenti.
Grazie e cordiali saluti

Data: 30.09.2011

Autore: Vito Valente

Oggetto: Applicazione iva su fatture per agevolazione risparmio energetico

Per usufruire delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, io e mia moglie, in data 30/08/11 abbiamo ordinato gli infissi per le porte finestre del ns appartamento ed il 31/08/11 abbiamo versato con bonifico, un primo acconto di € 5.000 ( 4.132,23+ iva 20% 833,33), come da fattura emessa lo stesso giorno dalla società appaltatrice: poi, con altra fattura emessa il 28/09/2011, scadente lo stesso giorno, ci é stato chiesto altro importo di € 5.000, per stato avanzamento lavori (4.166,67+ iva 21% 867,67); somma che abbiamo pagato con altro bonifico il 30/09/2011. Cio' premesso chiedo se sono corretti in percentuale gli importi dell'iva, trattandosi anche di prima casa in cui abitiamo da oltre 30 anni; ma anché perché, ho sentito sostenere da più soggetti che la fatturazione avrebbe dovuto calcolarsi al 10%.
Potete chiarirmi cortesemente questo dubbio ?

Grazie e cordiali saluti
Vito Valente

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Bonifico con causale errata: come rimediare e non perdere le agevolazioni Può succedere che in sede di bonifico per lavori di ristrutturazione...
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