Lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente

08.10.2014 18:36

Lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente

 

Domanda.

L'amministratore ha certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni. Il contribuente proprietario al 100 per
cento non possiede reddito. Si chiede se sia possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l'emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi.

 

Risposta.

La circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998, al punto 2.1, ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al
familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori. Con successiva circolare n. 122/E del 1999 è stato chiarito, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, che nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre
condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della
quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, è stato disposto che, nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto ad esibire la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalità con le quali i singoli condomini
devono versare le somme al condominio.
Per quanto detto la scrivente ritiene che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai
due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

 

Fonte: Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti"

 

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