Regime contabile forfetario

 

Grandi novità nell'ambito dei regimi contabili a disposizione deile partite iva in italia. La riforma del governo renzi punta a semplificare e allegerire gli attuali regimi contabili nel tentativo di rilanciare l'economia. 

 

La prima grande novità, e forse quella di maggiore rilievo, è l'eliminazione dei contributi fissi per artigiani e commercianti, che, volendo, non saranno più obbligati a versare i contributi calcolati sul minimale di reddito. 

 

Ma andiamo per ordine.

 

A chi è destinato il nuovo regime forfettario?

 

Il nuovo regime forfettario introdotto dal governo Renzi entrerà a regime già dal 1 gennaio 2015.

Vediamo quali sono i destinatari del neo regime forfettario che andrà a sostituire il vecchio regime agevolato dei contribuenti minimi.

Il nuovo regime contabile sarà destinato:

  • Persone fisiche esercenti attività di impresa
  • Imprese familiari
  • Esercenti arti e professioni (ad esclusione di coloro che esercitano in forma associata).


Chi sono, invece, gli esclusi dal nuovo regime?

Saranno escluse le seguenti categorie:

  • Le società di qualsiasi tipologia
  • Le associazioni tra artisti
  • Le associazioni tra professionisti



Il regime forfettario sarà un regime naturale, per cui non occorre nessuna opzione per decidere di aderirvi ma occorre solo farne comunicazione in sede di inizio attività e di apertura della partita iva.


Requisiti per accedere al nuovo regime contabile

Possono aderire coloro che nel corso dell'anno precedente:

  • Non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazione con solo apporto di lavoro superiori a 5000 euro lordi.
  • Non abbiano sostenuto spese per beni strumentali superiori a 20000 euro tenendo sempre presente che a tal fine occorre considerare il costo storico di acquisto e, in relazione ai beni usati in modo promiscuo, il 50 per cento del costo sostenuto.

 

 

Quali sono i soggetti esclusi dal nuovo regime forfettario?

Come per i vecchi contribuenti minimi rimangono eslcuse le seguenti situazioni:

  • Contribuenti che adottano un regime forfettario di determinazione del reddito.
  • Contribuenti non residenti in italia o in uno degli stati membri dell'unione europea, compresa la Norvegia e l'Islanda.
  • Contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili.
  • Contribuenti che oltre a svolgere la loro attività in forma individuale partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni o a società a responsabilità limitata che optano per il regime della trasparenza.

 

Tutte queste cause di esclusione appena elencate devono sussistere, e dunque vanno valutate, al momento in cui si intende accedere al regime e non nell'anno precedente.
 

 

Le semplificazioni iva e irap del nuovo regime forfettario

Dal punto di vista dell'irap i contribuenti che aderiscono al nuovo regime contabile non saranno soggetti al tributo. Per cui non dovranno pagare l'irap e non saranno obbligati a compilare la relativa dichiarazione.

 

Per quanto riguarda l'iva, saranno considerati come un consumatore finale salvo il fatto di restare incisi dal tributo loro addebitato.
Gli unici casi in cui dovranno inserire l'iva in fattura sarà quando:

  • Effettueranno prestazioni di servizi ex art. 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti
  • Vi saranno acquisti intracomunitari effettuati da soggetti che, nell'anno di imposta precedente, hanno superato la soglia dei 10.000 euro.
  • Si effettuano operaizoni per le quali si risulta debitore di imposta come nel caso del reverse charge.

 

 

Quali sono le semplificazioni fiscali e contabili previste dal nuovo regime?

Per quanto riguarda l'apertura della partita iva e l'adesione al regime forfettario, il contrbuente dovrà barrare la casella del quadro B del modello AA9/9. (attenzione, la mancata adesione in sede di apertura sarà sanzionata in base all'art. 5, comma 6, del dlgs 471/1997 con una sanzione che varia da 516 euro a 2065 euro.

Per quanto riguarda gli obblighi successivi, il contribuente forfettario non avrà l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (al pari dei vecchi contribuenti minimi che avevano l'esonero dalla registrazione e tenuta della contabilità ai fini irpef e iva)

 

Come abbiamo già detto non dovranno compilare la dichiarazione irap poichè esenti dal tributo e non saranno soggetti agli studi di settore.
Sono invece soggetti ai controlli attraverso lo strumento del redditometro.

 

Naturalmente dovranno sempre compilare il modello unico persone fisiche.

 

 

Come si determina il reddito per il nuovo regime forfettario?

Semplice; si considerano i ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e si applica un coefficiente di redditività ottenendo così il reddito imponibile.

 

Una volta ottenuto il reddito imponibile si applica l'aliquota forfettaria del 15%.
Il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi o compensi sarà diverso per ogni tipo di attività (probabilmente alto per i professionisti e via via più basso per artigiani e commercianti)

In questa prospettiva i costi non saranno più deducibili dal reddito imponibile poichè lo stesso, come abbiamo visto, sarà calcolato in due semplici passaggi. In sostanza, le spese sono forfetizzate già all'interno della percentuale di redditività.

 

Se guadagno 100 e il mio coefficiente di redditività è 78, vorrà dire che il mio reddito imponibile sarà di 78 e i miei costi forfettizati saranno pari a 100 meno 78 ovvero 22.

A questo punto possiamo applicare al reddito imponibile l'imposta sostitutiva dell'irpef, delle addizioniali regionali e comunali e dell'irap pari al 15%.

 

Nell'esempio precedente, se un contribuente forfettario possiede un totale dei compensi o ricavi pari a 100 e un coefficiente di redditività pari a 78, avrà un reddito imponibile pari a 78 (0,78 per 100).

 

Al reddito imponibile di 78 applichiamo il 15 % di imposta sostitutiva e otteniamo l'imposta a debito da versare, che nell'esempio specifico è pari a 78 per 0,15 =11,7.

 

Il versamento dell'imposta a debito sarà fatto con le stesse modalità e gli stessi termini relativi al versamento dell'irpef ordinaria: il saldo entro il 16 giugno o, con la solita maggiorazione del 0.4 per cento entro il 16 luglio.
 

 

Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario

Occcorrerà prestare attenzione al passaggio appena citato poichè comporterà la restituzione dell'iva precedentemente detratta secondo quanto disciplinato dal dpr 633/1972.

 

 

Quando si esce dal regime?

Si esce tutte le volte che viene meno un requisito di accesso o si verifica una causa di esclusione. La fuoriuscita avverrà dall'anno successivo e non dall'anno in corso.

 

Attenzione, dunque, a coloro che aderiranno al nuovo regime, poichè sarà loro cura controllare sempre la permanenza dei requisiti per l'adesione.
 

 

I contributi previdenziali in base al reddito guadagnato.

Unica grande novità del nuovo regime è certamente la possibilità, data ad artigiani e commercianti, di calcolare i contributi alla gestione artigiani e commercianti sulla base del reddito forfettariamente determinato e non più sulla base delle vecchie regole che imponevano il versamento dei contributi minimi obbligatori calcolati sul minimale di reddito. Insomma, mentre fino a ieri gli artigiani dovevano pagare 3451.99 euro annui e i commercianti 3465.96 euro a prescindere da quale fosse il loro fatturato e il loro reddito imponibile, ora, con il nuovo regime forfettario potranno calcolare i contributi previdenziali da versare in modo percentuale rispetto al reddito imponibile calcolato con le regole richiamate in precedenza.

Sono per ora esclusi da questa eliminazione della contribuzione previdenziale fissa minima obbligatoria tutti i professionisti iscritti alle casse private di appartenenza (commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, agronomi ecc ecc) mentre la parte restante del mondo dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi che versavano alla gestione separata non avranno delle significative differenze poichè versavano già la contribuzione previdenziale in base al reddito prodotto.


 

 

Che fine faranno gli altri regimi contabili fino ad oggi in vigore?

Secondo la nuova normativa i vecchi regimmi fiscali saranno abrogati. Ovvero ci si riferisce a:

  • Il regime delle nuove iniziative produttive art. 13 della legge 288/2000
  • Il regime fiscale di vantaggio dei nuovi contribuenti minimi ex art. 27, comma 1 e 2 del dl 98 del 2011 con aliquota agevolata al 5%
  • Il regime contabile agevolato art. 27, comma 3 del dl 98/2001 detto anche regime residuale dei contribuenti minimi.

 

Questo vuol dire che tutti coloro che, dal 1 gennaio 2015 vorranno aprire una partita iva, non potranno optare per uno di questi tre regimmi ma potranno solo scegliere tra nuovo regime forfettario o regime semplificato normale (o ordinario).

 

Tuttavia è bene precisare che tutti coloro che nel frattempo sono nel regime di vantaggio dei contribuenti minimi potranno restarci fino allo scadere del famoso quinquennio dall'apertura o fino al raggiungimento dei 35 anni di età qualora fossero dei giovani under 35.


Non possiamo fare una simulazione sul nuovo regime forfetario poichè non possediamo i corretti coefficienti di redditività per calcolare il reddito imponibile e non conosciamo le aliquote inps per i contributi degli artigiani e commercianti.

A giorni, quando avremo i dati completi, faremo una simulazione numerica sulla convenienza o meno nell'aderire a questo nuovo regime contabile.

 

Francesco Pinna

Caf Nazionale del Lavoro di Sassari.

 

Argomento: Nuovo Regime Contabile forfetario

Data: 22.04.2024

Autore: Luciana Gatti

Oggetto: Richiesta informazioni contributi gestione separata Inps.

Buongiorno,

per il riconoscimento di un credito Inps per il 2013 (gestione separata) da parte dell'Agenzia Entrate qual è la procedura che usa Gestione Separata per riconoscerlo?
Sono in possesso degli atti dell'Ag. Entrate, ma Gest. Separata lo contesta.
Sono a disposizione per fornire più dati.
Grazie e cordiali saluti, Luciana Gatti. mail: lucianagatti100@gmail.com
Cell. 329/1093467

Data: 19.05.2018

Autore: Agnese

Oggetto: regime forfettario parrucchiera

Buongiorno,
Vi chiedo se il limite di fatturato/ricavi (euro 30.000,00) dell'anno precedente (anno 2017) devo considerare solo l'imponibile trattandosi per una parrucchiera di corrispettivi o il totale corrispettivi; inoltre l'affitto della locazione si deve tenere conto;
Vi ringrazio per l'attenzione cordiali saluti.

Data: 05.12.2018

Autore: Rocco

Oggetto: R: regime forfettario parrucchiera

Buongiorno, quando si parla di ricavi/fatturato si prende sempre in considerazione l'imponibile e mai l'importo comprensivo iva, perchè l'iva non è un ricavo, stessa regola vale anche per i costi.
Il costo relativo ai fitti passivi pagati nell'anno, così come tutti gli altri costi d'impresa non vanno presi in considerazione, non rientrano in nessun modo nel criterio di scelta di voler aderire al regime forfettario se si supera il limite di ricavi.

Data: 07.02.2018

Autore: simona

Oggetto: Regime forfettario per edicole

Volevo sapere se è possibile per una ditta individuale che svolge l'attività di Edicola aderire al regime forfettario.

Data: 05.12.2018

Autore: Rocco

Oggetto: R: Regime forfettario per edicole

La Circolare n. 10/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate elenca le attività incompatibili con il regime forfettario tra le quali rientra l'editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72). Pertanto le attività relative all’articolo 74, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/72, ovvero il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi effettuato dagli editori, restano escluse dal regime forfettario e mantengono il regime monofase speciale.

Data: 19.11.2017

Autore: Sabrina

Oggetto: Passaggio al regime forfettario - perdite

dovendo fuoriuscire dal regime dei minimi e passare a quello forfettario e avendo ancora perdite pregresse (anno 2013) da compensare, gradirei sapere se con il nuovo regime si possono continuare a detrarre dal reddito . Tutto cio per calcolare l'acconto di novembre. Grazie

Data: 23.02.2016

Autore: ANNA ASSUNTA

Oggetto: CARTOLERIA CON ANNESSA EDICOLA

BUONGIORNO
SONO TITOLARE DI UNA CARTOLERIA CON ANNESSA LICENZA PER RIVENDITA DI GIORNALI. HO TUTTI I REQUISITI PER PASSARE FORFETTARIO MA HO UN DUBBIO PER QUANTO RIGUARDA L'EDICOLA. POSSO RIENTRARE?

Data: 17.11.2015

Autore: CINZIA

Oggetto: da minimi a forfettario

Buongiorno.
ho aperto partita IVA ai minimi come professionista a settembre 2011 con iscrizione a gestione separata, la scadenza dei 5 anni sarà a dicembre del 2015 oppure a settembre 2016?
Alla scadenza vorrei passare al forfettario perché rientro nei 30000, anzi rientro anche nei 15000, ma ho un dubbio sulle fatture di dicembre 2015 se questa sarà la scadenza dei 5 anni. Infatti queste fatture verranno pagate a gennaio e quindi non rientrano più nei redditi del 2015. Quindi dovrò applicare già l'aliquota del 15% alle fatture di dicembre? E la dicitura dovrà cambiare a quella del forfettario?
Grazie mille

Data: 16.06.2015

Autore: gabriella pane

Oggetto: cessione merce acquistata da forfettario

La cessione di capi di abbigliamento acquistati da un contribuente ne nuovo regime a forfait deve essere normalmente assoggettata ad iva ?

Data: 21.07.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: cessione merce acquistata da forfettario

Se la cessione dei beni viene fatta da un soggetto con iva la fattura avrà l'iva esposta, qualunque sia l'acquirente.

Data: 03.04.2015

Autore: Alfonso

Oggetto: forfettari e limite di fatturato

Posso sapere se è vero che il limite dei 30.000 euro non esiste più nel nuovo regime forfettario? e se è vero qual'è il nuovo limite di fatturato per poter aderire al regime semplificato nuovo?

Data: 04.04.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: forfettari e limite di fatturato

Nel nuovo regime forfettario non esiste piu il limite dei 30.000 euro ma esistono diversi limiti ognuno connesso allla tipologia di attività svolta. Esiste una tabella con diversi codici ateco relativi all'attività svolta e per ognuno un limite di fatturato oltre il quale si perde il diritto di aderire al regime forfettario 2015.
Per esempio, per i professionisti tale limite è di euro 15.000.

Data: 27.02.2015

Autore: MELONI ARNALDO

Oggetto: REGIME FORFETARIO E VECCHIO DEI MINIMI

HO LETTO SU UN ARTICOLO PUBBLICATO IN INTERNET CHE, TRA GLI EMENDAMENTI PRESENTATI E APPROVATI DALLA CAMERA, C'E' ANCHE IL RIPRISTINO DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI - LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. SE LA COSA E' VERA, VORREI SAPERE SE CI POSSO RIENTRARE VISTO CHE HO SUPERATO IL QUINQUENNIO CON IL REGIME AL 5% A FINE GENNAIO E L'UNICA ALTERNATIVA SAREBBE IL REGIME FORFETARIO
RINGRAZIO
MELONI ARNALDO

Data: 27.02.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: REGIME FORFETARIO E VECCHIO DEI MINIMI

Signor Arnaldo,
la proroga di un anno del regime dei minimi al 5% interessa soltanto le nuove attività che iniziano dopo il 1 gennaio 2015.
Coloro che erano già nel regime dei minimi al 5% continuano a rimanervi, se vogliono, fino al termine della permanenza dei requisiti. Per loro non vi era nessun obbligo di fuoriuscire dal regime se permanevano i requisiti.
Coloro che tali requisiti li hanno persi poichè è terminato il quinquennio a disposizione (quasi sempre gli under 35) non possono più rimanervi anche se vi è stata una proroga.
Nel suo caso, poichè sembra di capire che abbia superato il suo limite naturale di pemanenza al 31/12/2014, da quest'anno dovrà neccessariamente scegliere tra regime forfettario al 15% o regime semplificato con iva.

Data: 27.02.2015

Autore: LISA TESTA

Oggetto: regime forfettario e minimi

Buongiorno e complimenti per il forum, utilissimo.
in merito al milleproroghe che e' stato votato ieri con la fiducia ho letto che e' stata data la possibilità per tutto il 2015 sempre di poter utilizzare il 5% (minimi) anche per chi apre attività nel 2015 mentre prima del decreto c'era l'obbligo del forfettario (15%).
Ora mi domando, chi apre nel 2015 adottera' il 5% solo per il 2015 uscendo dal 2016 passando al forfettario o comunque dal 2015 si segue sempre le regole del reggime dei minimi con un minimo di imposizione per 5 anni salvo rientrando sempre nei limiti ?!grazie per la disponibilità

Data: 27.02.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: regime forfettario e minimi

Salve Lisa,
nel milleproroghe si parla soltanto di proroga del vecchio regime dei minimi al 5% per un anno (2015). Per cui la sua seconda ipotesi è la più corretta.
Chi entra nel regime dei minimi nel 2015 vi resterà fino a quando ne avrà diritto in base alla vecchia normativa.

Data: 19.02.2015

Autore: MATTEO BIANCHI

Oggetto: LIMITE RICAVI

Buongiorno,
considerando il nuovo regiem forfettario (15%), ho letto che per controllare il limite dei ricavi per potere usufruire di tale regime devo rapportare i ricavi del 2014 all'anno intero ipotizzando di avere aperto partita iva nel 2014, ma per le nuove attività che iniziano nel 2015, dovro' rapportare i miei ricavi all'intero anno 2015 per mantenermi in tale regime?
Ipotesi: avvocato che inizia a guigno 2015, mantiene il forfettario se non supera 15000 o 7500 ?! grazie della vostra disponibilità

Data: 23.02.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: LIMITE RICAVI

Salve Matteo,
l'art. 54 comma a) parla di ricavi ragguagliati ad anno. Naturalmente non parla del caso in cui un contribuente apra la partita iva a giugno ma il discorso non cambia.
Li rapporti ad anno.

Data: 21.01.2015

Autore: SARA CANTINI

Oggetto: LIMITE BENI STRUMENTALI

Buongiorno,
chiedo cortesemente se nel limite dei 20mila dei beni strumentali,e' da considerare anche l'affitto de fondo dove esercito attività di estetista, mi sembra di no e che questo sia cambiato rispetto al vecchio limite dei beni strumentali per l'accesso al regime del 5% dove invece erano da considerare.
Potete confermarlo? grazie

Data: 22.01.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: LIMITE BENI STRUMENTALI

Ai fini del calcolo dei 20.000 euro di beni strumentali "Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione" (Comma 54, lettera c) punto 5 della legge di stabilità).

Data: 09.01.2015

Autore: MASSIMO BIANCHI

Oggetto: ENTRATA REGIME FORFETTARIO

Buonasera,
vi chiedo gentilmente un parere, ho un'attivita' di parrucchiere con il vecchio regime dei minimi del 20% dal 2010 poi nel 2012 sono passato al 5% fino al 2014. nel 2014 ho anche compiuto 35 anni. Ora mi chiedo, dovro' decidere di entrare nel forfettario o nel "normale" con iva perche' ho finito i periodi di imposta minimi del 5% ?! perche' non capisco se il 5% puo' durare 5 anni o fino al 35 anni di eta' oppure bisogna guardare il completamento del regime dei minimi per 5 anni dall'inizio dell'attività come e' specificato nella circolare del regime dei minimi (5%). se cosi' fosse esco per forza mentre se ai fini dei 5 anni non contasse il vecchio regime dei minimi posso usufruire ancora di altri 2 anni! aiuto! grazie infinite

Data: 09.01.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: ENTRATA REGIME FORFETTARIO

Viste le condizioni dovrà decidere, al 1 gennaio 2015, ovvero adesso, se aderire al nuovo regime forfettario oppure al regime semplificato normale (con iva).
Naturalmente dovrà controllare se rispetta le condizioni per accedere al forfettario (fatturato per esempio) perchè se non dovesse averle l'unica sua alternativa sarebbe il regime semplificato con iva.

Data: 05.01.2015

Autore: MARIO ROSSI

Oggetto: REGIME FORFETTARIO

Buongiorno,
dopo aver letto numerose volte la legge di stabilita' che disciplina il nuovo regime forfettario non ho ben chiaro una cosa, e' rivolto anche a chi attualmente ha un regime di contabilità semplificata con iva trimestrale ?! ovviamente se i ricavi sono al di sotto della soglia massima sttabilità e considerando anche tutte le altre clausole per entrarci. grazie

Data: 06.01.2015

Autore: Admin

Oggetto: R: REGIME FORFETTARIO

Il nuovo regime forfettario è un regime aperto a tutti coloro che ne abbiano i requisiti. Quindi anche a coloro che precedentemente optavano per il regime semplificato con iva.
Nel leggere la legge di stabilità non ha trovato nulla proprio per il fatto che non lo vieta.

Data: 21.11.2014

Autore: MELONI ARNALDO

Oggetto: NUOVO REGIME FORFETARIO DAL 2015

PREMETTO DI ESSERE PENSIONATO INPS.
SONO ISCRITTO (COME ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI ) AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DAL 2 FEBBRAIO 2010 E DI CONSEGUENZA IL 2 FEBBRAIO 2015 SCADRANNO I 5 ANNI DI PERMANENZA.
AVENDO TUTTI I REQUISITI PER POTER ADERIRE AL NUOVO REGIME FORFETARIO, VORREI SAPERE SE IL PASSAGGIO AVVIENE IN AUTOMATICO O SE BISOGNA FARE UNA NUOVA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
MELONI ARNALDO

Data: 28.11.2014

Autore: MELONI ARNALDO

Oggetto: R: NUOVO REGIME FORFETARIO DAL 2015

GRAZIE PER LA RAPIDA RISPOSTA. NON SO' CHE COSA SIA SUCCESSO MA E' UN PERIODO CHE NON RISPONDE PIU' NESSUNO.

MELONI ARNALDO

Data: 11.12.2014

Autore: Admin

Oggetto: R: R: NUOVO REGIME FORFETARIO DAL 2015

Ci scusi signor Meloni. Il sito ha dei problemi con l'indicizzazione nei motori di ricerca e stiamo cercando di risolverli.
In ogni caso il passaggio dal vecchio regime dei contribuenti minimi al nuovo regime forfettario non ha bisogno di nessuna comunicazione preventiva.
La sola comunicazione per l'adesione al nuovo regime è neccessaria in caso di nuova apertura dell'attività.
Quindi lei, allo scadere del quinquiennio, potra liberamente decidere se aderire al nuovo regime a forfait oppure applicare il regime semplificato normale con iva e ritenuta d'acconto. Si faccia bene i conti perchè il regime a forfait non sempre è conveniente.

Nuovo commento

Regime forfetario

Art. 54-89 Legge stabilità 2015

30.12.2014 19:47
Articoli 54/89 della Legge di Stabilità 2015     54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno...