Interpello

L’interpello è un’istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all’Amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un’operazione economica o l’interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto.
Sono previste diverse tipologie d’interpello, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie. Di seguito si spiegano queste macrocategorie, mentre a destra si trova la normativa e la prassi relativa all'interpello.

 

1) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000

2) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/1991

3) Interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973)

 

1) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

IL CONTRIBUENTE, SE VI SONO “OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA” CIRCA L’APPLICAZIONE A CASI CONCRETI E PERSONALI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, PUÒ INOLTRARE UN QUESITO SULLA LORO CORRETTA INTERPRETAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

In base all’art.11 dello Statuto, il contribuente, se vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni tributarie, può inoltrare un quesito sulla loro corretta interpretazione all’Amministrazione finanziaria, che ha l’obbligo di rispondere entro 120 giorni. In mancanza di una risposta entro questo termine, si intenderà che l’ amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dal contribuente.
Le istanze di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

 

  • le imposte sui redditi
  • l’imposta sul valore aggiunto
  • l’IRAP
  • l’imposta di registro
  • l’imposta di bollo
  • le tasse sulle concessioni governative
  • l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

 

Rientrano nella categoria:

 

  • le istanze di interpello ordinario;
  • le istanze per la continuazione del consolidato nazionale (articolo 124, comma 5, del Tuir);
  • le istanze per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’opzione per il consolidato mondiale (articolo 132, comma 3, del Tuir);
  • le istanze per la disapplicazione del regime della participation exemption sulle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (articolo 113, comma 1, del Tuir);
  • le istanze per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007);
  • le istanze di disapplicazione della disciplina sulle Controlled foreign companies (articoli 167 e 168 del Tuir).

 

L’interpello previsto dallo Statuto del Contribuente si differenzia:
- dalla consulenza richiesta da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale (circolare n.99/E del 18 maggio 2000)
- dall’interpello “speciale” disciplinato dalla L. 413/91, che prevede la facoltà per le imprese di interpellare l’Amministrazione finanziaria, e successivamente un apposito Comitato, per un parere sulla correttezza fiscale di determinate operazioni, potenzialmente elusive
- dall’istanza per la disapplicazione delle norme antielusive indirizzata al Direttore regionale, prevista dall’art. 37-bis D.P.R.600/73 e regolamentata con decreto del Ministro delle Finanze del 19 giugno 1998 n.259.

 

 

Quando si può presentare l'istanza di interpello

Il contribuente può presentare istanza di interpello all’amministrazione finanziaria quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
il contribuente è interessato a conoscere l’interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle al “proprio caso concreto”;
esistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma che si deve applicare. Queste condizioni mancano se l’Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell’istanza di interpello, mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella apposita banca dati del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze;
il contribuente non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.
In mancanza di tali presupposti, l’istanza presentata dal contribuente non è “ammissibile” e non produce alcun effetto. Tuttavia l’Amministrazione, se non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, è tenuta a comunicare al contribuente la circolare, nota o risoluzione che risolve “compiutamente” il problema segnalato.
 

Chi può presentare l'istanza di interpello

L’istanza deve essere presentata dal contribuente - sia persona fisica che giuridica – direttamente interessato alla soluzione del quesito.
Possono inoltrare l’istanza anche le altre persone obbligate agli adempimenti tributari per conto del contribuente, in particolare:
- i coobbligati al pagamento dei tributi;
- i sostituti di imposta, limitatamente a questioni attinenti all’applicazione delle ritenute;
- i responsabili di imposta (per esempio i notai, obbligati al pagamento dell’imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti);
- i rappresentanti delle società ed enti;
- i procuratori generali e speciali.

 

A chi va presentata l'istanza di interpello


L’istanza, di norma, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.
Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, invece, presentano l’interpello direttamente alla Direzione centrale Normativa.
Le imprese di più rilevante dimensione (ossia, per il 2010, quelle con volume d’affari o ricavi non inferiore a 200 milioni di euro) devono rivolgere le istanze di interpello all’Agenzia delle entrate - Direzione centrale Normativa, tramite la Direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l’istruttoria e a fornire il proprio parere alla Direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell’istanza.

 

Come va presentata l'istanza

 

L’istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l’istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, regolarizza l’istanza sottoscrivendola.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.

 

Cosa deve contenere l'istanza

L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • la descrizione del caso concreto e personale, che deve essere “circostanziata e specifica”. Questo significa che il contribuente deve esporre nei dettagli la sua situazione personale e il problema interpretativo che l’amministrazione dovrebbe risolvere;
  • il domicilio del contribuente (o del suo legale rappresentante);
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di queste indicazioni l’istanza è inammissibile. Tuttavia, se la domanda è priva di sottoscrizione, la mancanza viene sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente. In tal caso l’istanza si considera prodotta nella data di sottoscrizione.
Come abbiamo già visto al paragrafo 3, l’istanza inammissibile non produce gli effetti tipici dell’interpello. In particolare l’eventuale silenzio osservato dall’Agenzia nei 120 giorni successivi alla sua presentazione, non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente; non scatta cioè l’istituto del silenzio-assenso.

 

La documentazione da allegare alla istanza di interpello

Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto, esclusi quelli che siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni. In questo caso il contribuente si limiterà ad indicare gli estremi necessari per consentire all’Amministrazione di acquisirli presso l’ufficio che li detiene. Naturalmente il contribuente può sempre, per accelerare la risposta, allegare all’istanza copia dei documenti da lui ritenuti rilevanti, anche se già in possesso dell’Agenzia.
Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l’Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente l’integrazione dell’istanza. In questo caso il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.
 


LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI INTERPELLO NON HA EFFETTO SULLE SCADENZE PREVISTE DALLE NORME TRIBUTARIE, NÉ SULLA DECORRENZA DEI TERMINI DI DECADENZA E NON COMPORTA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE. PERTANTO IL CONTRIBUENTE NON POTRÀ RINVIARE L’ADEMPIMENTO TRIBUTARIO OGGETTO DELL’ISTANZA (AD ESEMPIO VERSAMENTO IVA, PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI, ECC.) ALLA DATA IN CUI L’AGENZIA AVRÀ RISPOSTO ALL’INTERPELLO.

 

La risposta dell'amministrazione finanziaria all'interpello del contribuente

Se l’Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione.

 

Gli effetti dell'interpello

La risposta dell’Ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato. Tuttavia a meno che non intervenga una rettifica, l’efficacia della risposta si prolunga anche in tutte le successive occasioni in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione alla norma oggetto di interpello in tutti i casi analoghi e riconducibili a quello prospettato nell’istanza.
La risposta fornita dall’Amministrazione non impegna il contribuente il quale è libero di adottare una soluzione diversa, al contrario vincola l’operato degli Uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento contrastanti.

 

Eventuale rettifica alla risposta all'istanza

Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell’interpello, l’Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data (in forma esplicita o implicita).
Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell’istanza di interpello, uniformandosi all’interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall’Amministrazione nè per le imposte nè per le sanzioni.
Se invece il contribuente non ha ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta, e – nonostante il cambio di orientamento – procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.
SE IL CONTRIBUENTE (PRIMA DELLA RETTIFICA) HA GIÀ MESSO IN ATTO IL COMPORTAMENTO OGGETTO DELL’ISTANZA DI INTERPELLO, UNIFORMANDOSI ALL’INTERPRETAZIONE PRECEDENTEMENTE RICEVUTA, NESSUNA PRETESA PUÒ ESSERE AVANZATA DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

 

 

Schema di istanza di interpello



RACCOMANDATA A.R.
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale di ………………. Via………………………………….. …………………………………….


Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.


..l.. sottoscritt.. ………………………………………., nat.. a ………………………………. il …………….., residente in ………………………………..……via……………...……………….. C.A.P. ………….. telefono ……………………, codice fiscale ……………………………... ,

espone il seguente caso concreto e personale:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .


Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva

risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

…………………, lì ……………………… ……………………………………………..

 

 

 

Criteri speciali
In relazione alle seguenti tipologie di interpello, la legge definisce in maniera puntuale sia i presupposti che giustificano la presentazione dell’istanza sia gli elementi che devono essere indicati dal contribuente.

  • Istanze di cui all’articolo 124, comma 5, del Tuir. La finalità è quella di ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sulla continuazione del consolidato a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l’interruzione della tassazione di gruppo.
  • Istanze di cui all’articolo 132 del Tuir. Sono dirette a ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sull’accesso al consolidato mondiale.
  • Istanze di cui all’articolo 113 del Tuir. Sono dirette a ottenere dall’Amministrazione la disapplicazione del regime di cui all’articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993).
  • Istanze di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007. Sono volte a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta previsto dal precedente comma 53.

Istanze Controlled foreign companies (Cfc)
Attraverso l’istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente per territorio.

La presentazione dell’istanza di interpello Cfc è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori diversi da quelli – che consentono un adeguato scambio di informazioni – di cui all’emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 168-bis del Tuir):

  • interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir);
  • interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir);
  • interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir);
  • interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).

 

2) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/1991

L’istanza è rivolta a ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese. Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del Dpr n. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza.

Iter della procedura
L’istanza deve contenere l’esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente, cui non sia stata fornita risposta, può diffidare l’Amministrazione; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente.

L’istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, compie l’istruttoria e trasmette l’istanza con il proprio parere alla Direzione centrale. Quest’ultima comunica la propria determinazione al contribuente entro il termine, non perentorio, di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale, sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell’articolo 110 del Tuirpossono essere disapplicate nel caso in cui l’impresa residente provi che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all’Amministrazione finanziaria l’istanza di interpello antielusivo.

3) Interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973)

L’istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento al caso descritto, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che gli effetti elusivi che la norma intende evitare, nella situazione concreta non possono realizzarsi.

Iter della procedura
L’istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell’interpello.
Deve essere rivolta al Direttore regionale delle Entrate ed è spedita in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
L’ufficio trasmette al Direttore regionale l’istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.

 

Caratteri comuni a tutte le istanze d’interpello

Tutte le istanze d’interpello, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate in via preventiva e contenere la rappresentazione compiuta del caso concreto.
Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire la fattispecie in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata a formulare il proprio parere.
E’ pertanto necessario che l’istanza contenga:

  • l’indicazione del tipo di istanza (in particolare, se il contribuente richiede espressamente una risposta ad interpello) e della specifica tipologia di interpello su cui è richiesto il parere dell’Agenzia;
  • i dati identificativi del contribuente e di eventuali soggetti direttamente interessati. Nell’istanza vanno indicati anche il codice fiscale del richiedente, i recapiti per comunicare la risposta, compresi il numero di fax o un indirizzo di posta elettronica, se disponibili;
  • la descrizione puntuale della fattispecie, ossia l’esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo o in relazione alla quale si ritiene che trovi applicazione una deroga al regime ordinario. Il contribuente, pertanto, non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso, rovesciando sull’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie per definire in maniera compiuta la questione;
  • l’indicazione dei valori economici interessati dall’interpello, in particolare l’eventuale beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta o di rinvio della tassazione o sotto qualsiasi altra forma) di cui il contribuente ritiene possa legittimamente avvalersi attraverso la soluzione indicata.

Sono considerate inammissibili le istanze:

  • prive dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante nonché prive di firma;
  • presentate dai professionisti privi di procura;
  • presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta;
  • che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame;
  • che interferiscono con le attività di accertamento, in quanto riguardano casi già sottoposti a controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela;
  • di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l’Amministrazione ha già fornito chiarimenti;
  • di interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973) nei casi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
  • di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, presentate dalle società non operative, che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
  • di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto;
  • di interpello non preventivo.