Signor Valente,
la cosa è alquanto confusa e desta meraviglia anche nel sottoscritto.
Le aliquote previste sono due. Per questo motivo generano confusione tra gli addetti ai lavori che spesso non si preoccupano di applicare correttamente le due diverse aliquote.
L'aliquota iva ridotta del 10% si applica sulla manodopera.
L'aliquota iva ordinaria del 20% si applica sul costo dei materiali ma non su tutto il costo. Una parte di tale costo sconta l'aliquota ridotta al 10%.
Le riporto un esempio della stessa agenzia delle entrate che vale sia per le ristrutturazioni edilizie al 36 che per la riqualificazione energetica al 55%..
Esempio di applicazione dell'iva agevolata al 10% sulle spese di riqualificazione energetica al 55%.
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.
Spero le sia di aiuto.
Agevolazioni fiscali sul risparmio energetico: guida alle detrazioni d'imposta legate agli interventi di risparmio energetico sugli edifici.
Tutte le informazioni utili per le agevolazioni fiscali a disposizione dei contribuenti per il risparmio energetico. Dalle condizioni per usufruire dell'agevolazione all'aliquota iva applicabile, dalle diverse tipologie di intervento per il risparmio energetico al calcolo delle detrazioni e la documentazione neccessaria. Una guida completa e chiara, divisa per argomenti e di facile e veloce consultazione.
Poni un quesito pubblico sulle detrazione relative al Risparmio energetico
Data: 03.10.2011
Oggetto: R: Applicazione iva su fatture per agevolazione risparmio energetico
Data: 09.10.2011
Oggetto: R: R: Applicazione iva su fatture per agevolazione risparmio energetico
La ringrazio per la sua cortese disponibilità nel fornire tempestiva risposta. Ora mi é più chiaro ! Purtroppo nel preventivo accettato non é stato specificato separatamente il costo della mano d'opera e i prezzi degli infissi ordinati. Al riguardo, le chiedo gentilmente se é ' opportuno chiedere al fornitore d'opera le rettifiche sui primi due acconti fatturati ?
Cordiali saluti.
Vito Valente
Data: 12.10.2011
Oggetto: R: R: R: Applicazione iva su fatture
Signor Valente,
purtroppo siamo soliti non entrare nel merito delle singole questioni. Modificare le fatture già emesse, infine, può non essere agevole da parte di chi le ha emesse.
Data: 14.10.2011
Oggetto: R: R: R: R: Applicazione iva su fatture
Ringrazio ancora per l'ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
Data: 30.08.2011
Oggetto: quesito su fine lavori
Sono un contribuente che ha beneficiato del 55% per sostituzione delle finestre. Nella DIA presentata in comune vi erano oltre che la sostituzione delle finestre anche altri piccoli lavori tra cui il ripristino delle opere murarie a seguito dell'installazione dei nuovi serramenti. La comunicazione all'enea di fine lavori è stata fatta entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori come da certificato di collaudo, intendendo il fine lavori anche i lavori di completamento delle opere murarie.
L'agenzia delle Entrate mi contesta ciò perchè fa riferimento alla fattura della ditta specializzata che mi ha montato i serramenti, che ha data inferiore ai 90 giorni dalla trasmissione all'enea.
E' corretta questa interpretazione oppure devo ritenere valido comunque il certificato di collaudo e fine lavori e fare ricorso. grazie
Data: 06.09.2011
Oggetto: R: quesito su fine lavori
Non è corretta.
La scheda informativa da mandare all'enea, come sappiamo, riveste una importanza fondamentale per i tempi entro i quali deve essere trasmessa. Nello specifico la Risoluzione 11.09.2007 n. 244, risposta 3, precisa che:
- il giorno a partire dal quale decorrono i 90 giorni è individuato nel giorno del cosiddetto collaudo dei lavori;
Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il “collaudo”, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (Circolare 23.04.2010 n. 21 punto 3.1).
Da quello che ci sembra di capire, lei ha spedito la comunicazione all'enea entro i 90 giorni ma la fattura oltrepassa tale termine.
Come ho detto pocanzi, la fattura potrebbe far fede soltanto in assenza di collaudo. In presenza di collaudo conta la data dello stesso.
Ci faccia sapere come va a finire.
Un saluto.
Nuovo commento
CONDIVIDICI
OGNI CONDIVISIONE CI RENDE PIU' VISIBILI
Admin