Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La comunicazione all'Agenzia delle entrate

16.04.2011 16:40

La comunicazione all'Agenzia delle entrate

 

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all’Agenzia delle entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2009 (vedi modello in appendice).


Il nuovo modello deve essere presentato:

  • in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
  • per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta.


Non deve essere presentato:

  • se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
  • se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.


Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.


Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.


Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.

 

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