Data: 19.04.2012

Autore: Admin

Oggetto: R: detrazione spese x risparmio energetico

Le riporto integralmente le nostre istruzioni senza entrare nel merito della situazione.

Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.
La ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico; salvo i casi di errore nella compilazione della scheda informativa per i quali la Circolare del 23.04.2010 n. 21, punto 3.7, ha previsto non debba essere presentata una scheda in rettifica ma che è sufficiente, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, il possesso di documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
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Si evidenzia che, secondo la prassi consolidata in riferimento alla detrazione del 36%, la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va da sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e la percentuale di ripartizione.
Al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 04.04.2008 n. 34, punto 11.1: “..Con riferimento alla detrazione del 55%, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.”
Quindi se un coniuge ha effettuato la comunicazione all’Enea e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all’altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
Si segnala inoltre che, come per la detrazione del 36%, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.

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