Accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente

17.04.2011 18:34

Accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente

 


In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario o all'acquirente che si sia accollato il mutuo.
In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

 

Il contribuente, quindi, che si è accollato un mutuo ha diritto alla detrazione se a quella data ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste dalla legge.


Ad esempio: il proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra persona, può fruire della detrazione sempre che ricorrano tutte le altre condizioni richieste. La detrazione, invece, non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'immobile ma un diritto reale di godimento.


Ad esempio: i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 1.807,60 euro ciascuno, per ottenere 343,44 euro a testa.


La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.

 

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