Acquisto di immobili da accorpare catastalmente e detrazione interessi passivi mutuo

08.10.2014 18:24

Acquisto di immobili da accorpare catastalmente e detrazione interessi passivi mutuo

 

Domanda.

Un contribuente è proprietario di una unità immobiliare che ha acquistato come abitazione principale. In occasione dell'acquisto è stato stipulato un mutuo
ipotecario per il quale detrae gli interessi passivi per acquisto dell'abitazione principale, avendone i requisiti. Dopo due anni dal primo acquisto, allo scopo di ampliare la propria abitazione principale, acquista un'altra unità immobiliare adiacente alla prima, stipulando nel contempo un nuovo mutuo ipotecario: "per
acquisto prima casa". Immediatamente dopo il secondo acquisto, effettua una variazione catastale, unificando le due unità immobiliari ed ottenendo così
un'unica unità immobiliare presso la quale aveva già la residenza, avendola già adibita ad abitazione principale. Nell'atto di acquisto della seconda unità
immobiliare è precisato che il contribuente effettua tale acquisto con i benefici della prima casa, impegnandosi ad accorpare tale nuova unità immobiliare con la sua abitazione principale. I mutui stipulati rimangono entrambi accesi. Si chiede se anche gli interessi passivi del secondo mutuo possano essere detratti, nei limiti stabiliti dalla norma.

 

Risposta.

L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, consente la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un’unica abitazione principale (cfr.
risoluzione n. 117/E del 2009).
Nel caso in esame, il limite di euro 4.000 deve essere riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per
l’acquisto delle unità immobiliari accorpate.
La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante
un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (cfr. risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili (cfr. circolare n. 15/E del 2005, par. 4.1).

 

Fonte: Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti"