Annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta e possibilità di fruire del beneficio fiscale in base all’onere effettivamente sostenuto

16.05.2011 15:08

Annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta e possibilità di fruire del beneficio fiscale in base all’onere effettivamente sostenuto

D. Un contribuente ha sostenuto insieme al coniuge spese per lavori di ristrutturazione dell’abitazione. Poiché le fatture e i bonifici riportano il nominativo di uno solo di essi si chiede se anche l’altro coniuge possa fruire della detrazione del 36 per cento, previa annotazione in fattura della percentuale di spesa sostenuta.


R. La risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008, in materia di detrazione d’imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l’eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa. Con circolare n. 34 del 2008 è stato chiarito, con riferimento alla detrazione del 55 per cento, che, qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.
Sulla base della prassi richiamata che intende riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga
annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.

 


D. In caso di acquisto da parte di due coniugi di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un complesso interamente ristrutturato da un’impresa, ciascuno per il 50% con relativo pagamento tramite bonifico bancario cointestato, si chiede se sia possibile per uno dei due coniugi fruire per intero della detrazione annotandolo sul documento di spesa.


R. In caso di acquisto di una unità abitativa ristrutturata da impresa costruttrice, la detrazione è riconosciuta sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (comprensivo dell’IVA) e non è richiesto né l’invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (ris. n.. 457 del 2008). La detrazione, essendo riconosciuta su un importo forfetario commisurato al prezzo di acquisto, spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà.
Diversamente nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall’impresa stessa e da questa documentati, ed è subordinata all’invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione, nonché al pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.