Archivio Vies: chi si deve iscrivere e i passaggi per l'iscrizione

17.09.2011 11:22

Archivio Vies: chi si deve iscrivere e i passaggi per l'iscrizione

Una piccola guida per gli operatori che effettuano scambi di beni e servizi in ambito comunitario

 

Introduzione

Come ormai molti sanno, il possesso della semplice partita iva nazionale non è più sufficiente per coloro che intendono realizzare scambi di beni e servizi in ambito della comunità europea.

A tal fine, infatti, chi intenda effettuare operazioni in ambito comunitario deve essere iscritto nell'elenco Vies.

Cos'è, di fatto, l'elenco Vies? Il Vies è l'acronimo di "Vat Information Exchange System", ovvero un archivio informatizzato dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni comunitarie. Questo elenco non è altro che una grande banca dati elettronica che ha come obbiettivo quello di raccogliere in un unico elenco tutti gli operatori autorizzati a operare con delle controparti che fanno parte della Unione Europea.

Questo archivio rappresenta un modo con cui gli stati membri dell'Unione Europea tentano di combattere le frodi comunitarie soprattutto in tema di iva.

Infatti, i meccanismi applicativi dell'iva a livello europeo, consentono ai contribuenti disonesti di intastare il tributo senza poi versarlo all'erario. A questo proposito, per identificare il fenomeno, si parla di esempi come le "frodi carosello" o "il venditore scomparso".

L'esempio è presto spiegato: Un soggetto acquista leggitimamente da un venditore della comunità europea senza pagare materialmente l'iva. Poi, successivamente, lo stesso acquirente vende il bene assoggetando la fattura ad imposta (iva) che sarà detratta da lui detratta ma non sarà successivamente liquidata. Quindi non sarà versato quanto dovuto a debito.

L'iscrizione al Vies diventa un onere, dunque, a carico di tutti gli operatori che dovessero svolgere scambi interni alla UE. Chi non dovesse rispettare tale obbligo e non dovesse procedere alla iscrizione nell'elenco Vies e, nel contempo, dovesse effettuare operazioni comunitarie, sarà soggetto a sanzioni ai sensi dell'art. 6 del Dls 471/97, poichè l'operazione si deve ritenere assoggettata a imposizione in Italia.

Attenzione: le sanzioni di cui sopra non si applicano alle violazioni effettuate in data antecedente al 31 Luglio 2011.

 

Modalità di iscrizione nell'archivio Vies

L'inserimento nell'archivio Vies è subordinato alla domanda da parte dell'operatore interessato. La domanda di iscrizione nell'archivio Vies può essere fatta sia in sede di apertura della partita iva (utilizzando specifici campi del modello di variazione dati), sia successivamente. In questo ultimo caso occorre una comunicazione apposita di richiesta di iscrizione nell'archivio. In questo caso la comunicazione è cartacea, e per ora non è possibile procedere all'iscrizione nell'archivio Vies in modalità telematica.

Cosa succede dopo la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'archivio Vies?

Dopo il deposito del modello di richiesta di iscrizione nell'archivio scatta un periodo di 30 giorni, durante i quali non possono essere validamente effettuate operazioni comunitarie. Attenzione, dunque, a chi abbia appena effettuato l'iscrizione all'archivio. Il periodo successivo dei 30 giorni di attesa è obbligatorio e non consente nessuna operazione.

A questo punto la palla passa all'Agenzia delle Entrate. La stessa, qualora dalle analisi emergano elementi di rischio relativi a finalità evasive o di frode, procederà ad emettere un provvedimento motivato di rifiuto dell'iscrizione. Chiaramente, a seguito del rifiuto dell'Agenzia, al contribuente sarà precluso l'iserimento nell'archivio Vies.

Al contrario, se non vi sono comunicazioni, il soggetto richiedente sarà incluso automaticamente nell'archivio vies a partire dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

Ma non è finita qui.

Entro i 6 mesi dall'inserimento nell'archivio Vies gli uffici dell'agenzia delle entrate possono effettuare ulteriori controlli più approfonditi per la verifica di una propensione ad effettuare operazioni irregolari, evasive o fraudolente da parte del richiedente istanza di iscrizione.

Passato questo ulteriore periodo di 6 mesi nell'archivio Vies, la posizione del richiedente può dirsi consolidata anche se resta sempre soggetta a osservazione da parte degli uffici competenti dell'agenzia delle entrate.

In tal senso si esprime la circolare 39/E/2011 dell'agenzia delle entrate, che sancisce che, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, nei confronti degli iscritti al vies andranno ripetute le indagini di rischio con la conseguente possibilità di emettere un successivo provvedimento di revoca dell'iscrizione.

 

Cosa fare in caso di rifiuto alla richiesta di iscrizione o in caso di revoca successiva dell'iscrizione nell'archivio vies?

Se il contribuente dovesse vedersi rifiutata la domanda di iscrizione nell'archivio vies o, in diversa ipotesi, dovesse essere revocato d'ufficio dall'archivio stesso in seguito a controlli da parte dell'agenzia delle entrate, il contribuente stesso può impugnare il rifiuto e la revoca davanti alle Commissioni tributarie entro i sessanta giorni dalla notificazione ricevuta.

Altra ipotesi è quella di un riesame del provvedimento di diniego o di quello di revoca attraverso la presentazione di una istanza di annullamento in autotutela direttamente alla strutture dell'agenzia delle entrate che ha emanato l'atto.

Ricordiamo che la struttura a cui rivolgersi cambia per i non residenti e per i soggetti di grandi dimensioni, e si tratta del Centro operativo di Pescara per i primi e della Direzione Regionale delle entrate per i secondi.

 

Come richiedere la cancellazione dall'archivio Vies?

Il soggetto che in passato abbia richiesto l'iscrizione nell'archivio vies o che era già stato inserito nel sistema Vies in precedenza (per aver compiuto operazioni comunitarie in passato) può richiedere all'agenzia delle entrate di essere eliminato dalla banca dati dei soggetti abilitati all'effettuazione degli scambi comunitari.

In tal modo il soggetto si sottrae alle verifiche da effettuare periodicamente sui soggetti presenti nell'elenco.

Tuttavia, anche chi ritiene di non dover effettuare transazioni comunitarie in futuro dovrebbe fare attenzione a richiedere la cancellazione dall'archivio vies. Questo poichè, in caso si verifichi la necessità di dover fare una operazione profiqua in futuro, sarà necessario attendere i 30 giorni dalla richiesta di nuova iscrizione.

 

Lo spartiacque del 28 febbraio-1 marzo.

Ricordiamo che fino al 28 Febbraio 2011 è stato sperimentato un periodo transitorio durante il quale è stato effettuato un aggiornamento dell'archivio Vies anche in relazione alle pregresse posizioni.

Dal 1 Marzo 2011, i soggetti, per poter compiere operazioni comunitarie, devono aver maturato l'iscrizione automatica in forza delle condizioni previste dal provvedimento 188376/2010, oppure, in alternativa, devono aver presentato l'istanza di inserimento nell'archivio vies con almeno 30 giorni di anticipo, salvo il caso di un esplicito rifiuto da parte degli uffici preposti all'analisi della domanda di iscrizione.

 

 
Schema di iscrizione all'archivio Vies

 

Iscrizione per il contribuente che inizia l'attività
Fase 1

Presentazione del modello di attribuzione della partita iva.

In questa sede il contribuente manifesta l'intenzione di effettuare operazioni comunitarie attraverso la compilazione del quadro I

Fase 2

Attesa del periodo di 30 giorni senza poter effettuare nessuna operazione comunitaria

Per il periodo di 30 giorni successivi alla domanda di iscrizione (attenzione bisogna fare riferimento alla data di presentazione del modello e non alla data di indicazione dell'inizio dell'attività) il contribuente non può in nessun modo effettuare operazioni comunitarie. In questa fase l'amministrazione porta avanti i propri controlli.

Fase3

Dal 31° giorno successivo alla data di presentazione del modello si possono compiere operazioni comunitarie.

Una volta trascori i 30 giorni dalla data di presentazione del modello e, nel contempo, non si hanno ricevuto eventuali comunicazioni di diniego alla domanda di iscrizione, il contribuente è inserito nell'archivio vies ed è abilitato a porre in essere regolarmente operazioni comunitarie.

Eventuali esiti negativi relativi ai controlli successivi, effettuati nei 6 mesi dalla data di presentazione del modello di iscrizione, saranno comunicati dall'agenzia delle entrate con un formale provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

 

 

La procedure di iscrizione nell'archivio Vies in caso di attività già iniziata
Fase 1

Presentazione istanza nell'archivio Vies

Per coloro che hanno già iniziato l'attività, la domanda di inserimento nell'archivio vies non può essere fatta telematicamente, La domanda deve transitare per la forma cartacea attraverso la compilazione e la presentazione di una apposita istanza di richiesta di iscrizione

 

Fase 2

Attesa del periodo di 30 giorni senza effettuare operazioni comunitarie.

Come nel caso precedente, il contribuente non può effettuare nessuna operazione comunitaria per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza cartacea. In tal modo si consente all'amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli premiminari.

 

Fase 3

31° giorno successivo alla data di presentazione.

Da questo momento in poi, se il contribuente non ha ricevuto nessun eventuale diniego, lo stesso è inserito nell'archivio vies e sarà leggitimato a compiere operazioni comunitarie.

Anche in questo caso, eventuali esiti negativi relativi ai controlli successivi saranno comunicati dall'agenzia delle entrate con un formale provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

 

 

 

Archivio vies e contribuenti minimi, enti non soggetti ad iva e produttori agricoli.

Gli obblighi di iscrizione all'archivio vies per i cosidetti "contribuenti minimi", per gli enti non soggetti ad iva e per i produttori agricoli sono stati affrontati dalla circolare 39/E dell'agenzia delle entrate.

In relazione ai contribuenti minimi, dal versante attivo, essi non effettuano operazioni comunitarie (cessione di beni o prestazione di servizi) bensì applicano le regole dell'iva interna.

Per questo motivo i contribuenti minimi sono interessati all'inserimento nell'archivio vies soltanto nei casi di acquisti comunitari di beni e servizi.

La stessa conclusione si ha per gli enti non commerciali che hanno acquisito la partita iva in quanto hanno posto in essere acquisti comunitari oltre la soglie dei 10mila euro, oppure perchè hanno optato per l'applicazione dell'imposta in italia ai sensi dell art. 38 comma 5 lettera c e comma 6 del dl 331/93.

Stesso discorso per i produttori agricoli.