Art. 1125 del codice civile: Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

22.05.2011 16:29

Art. 1125 del codice civile: Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai


Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.