Bollo sui conti correnti

10.01.2012 17:24

Bollo sui conti correnti

 

Con la Manovra del Governo Monti (Decreto Salva Italia) viene modificato il co. 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, concernente l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119 del DLgs. 1.9.93 n. 38558.


Dall’1.1.2012, l’imposta di bollo sarà dovuta con periodicità annuale nella misura seguente:

  • se il cliente è una persona fisica, 34,20 euro;
  • se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, 100,00 euro.

Il nuovo art. 13 co. 2-bis del DPR 642/72 precisa che l’imposta di bollo è dovuta (oltre che sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti) anche sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali.

L’imposta è dovuta “per ogni esemplare” di estratto conto inviata.


Periodicità dell’estratto conto
Modificando la nota 3-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, viene disposto che l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato.
Pertanto, l’imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l’anno, anche ove l’estratto conto non venga effettivamente inviato.


Limite minimo
L’imposta non è dovuta se il cliente cui è inviato l’estratto è una persona fisica, quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.