Casi in cui occorrono le maggioranze speciali

14.09.2011 11:38

Casi in cui occorrono le maggioranze speciali


Alcune leggi speciali, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1136 c.c., prevedono maggioranze più basse per l’approvazione di alcune delibere assembleari. Questo trattamento di favore nell'applicazione di maggioranze speciali trae la sua giustificazione dal fatto che, di solito, queste delibere hanno a oggetto interventi considerati positivamente dal legislatore e che quindi sono considerati meritevoli di un trattamento di favore, vuoi per ragioni di carattere sociale, o per motivazioni d’ordine economico, o di tutela dell’ambiente o ancora motivi relativi al decoro architettonico.

Di seguito riportiamo in tabella le maggioranze speciali neccessarie in assemblea e previste dalle varie leggi speciali vigenti nella normativa condominiale del nostro paese.

 

 

Oggetto della deliberazione 1 convocazione 2 convocazione
Interventi di recupero edilizio (art. 30 comma 2, L. 457/1978, introdotto dall’art. 15 L.
179/1992)
Maggioranza dei condomini e almeno la metà valore edificio Maggioranza dei condomini e almeno la metà valore edificio
Eliminazione delle barriere architettoniche (art. 2 L. 13/1989) Maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà
valore edificio
1/3 dei condomini e almeno 1/3 valore edificio
Costruzione di parcheggi al piano terreno o nel
sottosuolo (art. 9 L.122/1989)
Maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà
valore edificio
Maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà valore edificio
Interventi volti al contenimento del consumo
energetico (art. 26 comma 2 L. 10/1991)
Maggioranza delle quote millesimali maggioranza delle quote millesimali
Trasformazione dell’impianto termico
centralizzato per il contenimento dei
consumi energetici (Adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del
calore, art. 26 comma 5 L. 10/1991)
Maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà
valore edificio
1/3 dei condomini e
almeno 1/3 valore edificio
Installazione impianti televisivi satellitari (art.
2-bis, comma 13 L. 66/2001)
1/3 dei condomini e almeno 1/3 valore edificio 1/3 dei condomini e almeno 1/3 valore edificio