Chi può intervenire all'essemblea di condominio?

12.09.2011 16:33

Chi può intervenire all'essemblea di condominio?


All’assemblea di condominio possono intervenire tutti coloro che sono titolari di un diritto di proprietà su una porzione di piano costituente il condominio, ad esempio anche il proprietario di un appartamento, di un box o di un negozio.
Se l’unità immobiliare viene venduta, il cambio di proprietà deve essere comunicato all’amministratore. Da questo momento in poi le convocazioni verranno indirizzate al nuovo proprietario, che potrà così regolarmente partecipare alle assemblee e in generale alla vita condominiale.
Se il cambio di proprietà non venisse segnalato la convocazione inviata al condomino-venditore avrebbe pieno valore e il nuovo proprietario non potrebbe chiedere l’annullamento delle delibere per non essere stato convocato.
In caso di morte di un condomino devono essere convocati gli eredi, sui quali incombe l’onere di segnalare l’avvenuto decesso e di comunicare le proprie generalità.


Il diritto di intervenire in caso di immobile in usufrutto

Usufruttuario
Delibere relative a interventi di ordinaria amministrazione del condominio.
Ad esempio, l’usufruttuario ha diritto di voto nella delibera che ha ad oggetto l’approvazione del preventivo di spesa per il servizio di portierato, spesa che, peraltro, grava sull’usufruttuario.

Nudo proprietario
Delibere relative a interventi di straordinaria amministrazione, vale a dire quelle che riguardano la struttura e la destinazione dei beni
condominiali o le loro innovazioni.
Ad esempio, il nudo proprietario ha diritto di voto nelle delibere di sostituzione dell’impianto dell’ascensore e di modifica delle tabelle millesimali.

 

Intervento in caso di più comproprietari della stessa unità immobiliare?


La convocazione deve essere estesa a tutti, ma i comproprietari possono esprimere un unico voto. I comproprietari devono quindi scegliere chi tra loro dovrà votare; in altri termini devono eleggere di volta in volta il loro rappresentante in assemblea. Se non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina, il rappresentante sarà sorteggiato fra tutti i comproprietari dal presidente dell’assemblea.


Intervento  in caso di immobile in locazione?


In generale, il conduttore (il c.d. “inquilino”) viene ammesso a partecipare all’assemblea, ma non ha diritto di voto (a meno che non sia stato delegato dal proprietario).
L’art. 10 della L. 392/1978 (c.d. “legge sull’equo canone”), però, attribuisce al conduttore un autonomo diritto di intervenire e di votare al posto del proprietario nelle delibere che riguardano le modalità di gestione e i costi dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.
In questo caso, su chi grava l’obbligo di convocare in assemblea il conduttore?
In linea di principio, poiché il rapporto di locazione che lega il proprietario al conduttore è estraneo al condominio, il dovere di convocazione spetterebbe al condomino/locatore.
Tuttavia, è consigliabile che l’amministratore provveda personalmente ad avvisare l’inquilino, sempre che sia stato debitamente informato dell’esistenza del rapporto di locazione.
Cosa succede se uno stabile non è propriamente un condominio, poiché è di proprietà di un unico soggetto, ma le unità abitative che lo compongono sono date in locazione?
I conduttori dei vari appartamenti hanno diritto a riunirsi in una apposita assemblea convocata dal proprietario o da almeno tre inquilini, al fine di intervenire nella gestione delle parti comuni. A queste assemblee di conduttori devono essere applicate, in quanto compatibili, le stesse disposizioni di legge valevoli per le assemblee di condomini.