Come si presenta la dichiarazione dei redditi per i contribuenti non residenti

02.08.2011 17:43

Come si presenta la dichiarazione dei redditi per i contribuenti non residenti

 


I contribuenti non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi dall’Italia possono consegnare la dichiarazione, agli uffici postali, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e agli intermediari autorizzati (come ad esempio i Caf e i professionisti).
I contribuenti non residenti possono comunque presentare la propria dichiarazione dei redditi dall’estero inviandola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.


La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia – via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia, e deve recare scritto:
– cognome e nome del contribuente
– codice fiscale del contribuente
– la dicitura: “Contiene dichiarazione Modello Unico 2009 Persone Fisiche”.


Presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi per non residenti
La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via internet.
Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e selezionando la scritta “Non sei ancora registrato?” del riquadro Servizi telematici.

ATTENZIONE
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il modello per la dichiarazione dei redditi dei non residenti
I non residenti in Italia titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione devono quindi utilizzare il modello base Unico Persone fisiche, che può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Tutti i contribuenti non esonerati devono compilare il modello base per la dichiarazione, che contiene:
– il frontespizio (compreso il riquadro denominato “Residente all’estero”) con i dati identificativi del dichiarante e con quelli relativi alla dichiarazione (tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione dell’8 e del 5 per mille, firma);
– i quadri dei redditi contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, indicati dal D.M. 4 maggio 1999 (l’elenco di tali paesi è riportato nel capitolo 6), hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.
In caso di residenza all’estero si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio, codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).
Se il Paese estero di residenza è strutturato secondo suddivisioni geografiche, nell’apposito rigo deve essere indicato lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto, ecc.; in presenza di più suddivisioni territoriali si deve indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, si indica solo lo Stato federato).


Domicilio per la notificazione degli atti per i non residenti

È possibile eleggere domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate, presso una persona o un ufficio nel comune in cui si ha il domicilio fiscale.
I residenti all’estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazione, né costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indirizzo estero presso cui farsi notificare gli atti. In tal caso, occorre indicare:
– il cognome e il nome della persona o la denominazione dell’ufficio presso cui ricevere gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero della persona o dell’ufficio presso il quale farsi notificare gli atti.

 

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