Compiti e doveri dell'amministratore di condominio

16.04.2011 18:35

Compiti e doveri dell'amministratore di condominio


I principali compiti e doveri dell’amministratore di condominio possono essere così riassunti:

 

  • eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini
  • curare l'osservanza del regolamento del condominio
  • disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione di servizi nell'interesse comune
  • riscuotere i contributi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
  • compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio
  • rendere il conto della sua gestione alla fine di ogni anno

 

Per quanto riguarda l’osservanza del regolamento di condominio, l’amministratore non ha bisogno di alcuna preventiva delibera assembleare per far cessare eventuali violazioni e può irrogare sanzioni pecuniarie ai condòmini responsabili delle violazioni del regolamento, se lo stesso prevede tale possibilità.


Nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge, dall'assemblea e dal regolamento di condominio, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti, può agire in giudizio sia contro i condòmini, sia contro terzi e può essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.


In particolare, l’amministratore è legittimato, senza necessità di delibera assembleare o di apposito mandato da parte dei condòmini, ad agire in giudizio per riscuotere le quote condominiali e se è un avvocato può stare in giudizio, in rappresentanza di sé stesso, senza procura alle liti.


Tutti i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i condòmini, salvo possibilità di ricorrere all'assemblea condominiale.


Ad esempio, l’amministratore può stipulare i contratti necessari per provvedere, entro determinati limiti di spesa approvati dall’assemblea, sia all’ordinaria manutenzione che alla prestazione dei servizi comuni e i contratti sono vincolanti per tutti i condòmini.


Può provvedere anche a stipulare contratti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni, a seguito di delibera assembleare, con l’unica eccezione per le opere urgenti, in relazione alle quali può provvedere immediatamente, salvo poi riferire su di esse alla prima adunanza assembleare.

 

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