Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento delle rate?

18.06.2011 18:36

Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento delle rate?


I contratti di mutuo prevedono una serie di clausole con le quali la banca stabilisce che il rapporto si scioglie immediatamente in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate. A questo proposito si parla, tecnicamente, di risoluzione per inadempimento del contratto: questa espressione significa, appunto, scioglimento.
In particolare, vengono definite clausole risolutive espresse, le pattuizioni con le quali si stabilisce che, al verificarsi di determinate ipotesi, il contratto viene meno, senza bisogno di rivolgersi al giudice e che il mutuatario debba provvedere all’immediato pagamento di tutto quanto dovuto.
Per i mutui fondiari la legge consente alla banca di procedere alla risoluzione del contratto per ritardato pagamento delle rate solo nel caso in cui si siano verificati ritardi per sette volte (anche se non consecutive) e specifica che per “ritardato pagamento” – ai sensi dell’ipotesi in esame – deve intendersi quello eseguito tra il 30° ed il 180° giorno dalla scadenza della rata (art. 40, 2° comma, TUB). Ciò significa che per legge i pagamenti eseguiti entro 30 giorni non sono da considerarsi tardivi (dunque non ricorre inadempimento del debitore); quelli eseguiti tra il 30° ed il 180° giorno sono pagamenti tardivi, ma sino a quando non si siano verificati per ben sette volte non legittimano la risoluzione del contratto; il ritardo che perdura oltre e prosegue il 180° giorno è un vero e proprio inadempimento e la banca potrà ricorrere immediatamente alla risoluzione.
La risoluzione comporta l’obbligo per il cliente di provvedere alla restituzione, oltre che delle rate scadute, anche della quota capitale di quelle ancora dovute; sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora.
In sostanza la banca potrà legittimamente chiedere:


a) le rate scadute (per intero)
b) il residuo capitale dovuto
c) e gli interessi di mora sulla somma di (a) + (b).


Gli interessi di mora non possono essere capitalizzati. Solo a partire dal momento in cui la banca promuove un giudizio (per il recupero di quanto dovutole) gli interessi scaduti (sempre che siano dovuti da oltre sei mesi) produrranno a loro volta interessi.
Secondo le Sez. Unite (v., da ultimo, Cass. 19.5.2008, n. 12639) la risoluzione del contratto di mutuo preclude la maturazione ratei, di talché l’interesse moratorio è applicabile al solo capitale residuo. L’eventuale clausola con la quale si stabilisse che l’interesse di mora si applica anche sulla quota-parte di interessi in scadenza, realizzerebbe un’ipotesi di c.d. anatocismo (ossia, di calcolo di interessi su interessi) vietata dalla legge (art. 1283 cod. civ.).