Detrazione spese per diverse forme di asili nido

09.10.2014 17:48

Detrazione spese per diverse forme di asili nido: le "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno)

 

Domanda. 

 

Nel nostro territorio operano, prevalentemente, nell’ambito di cooperative sociali, regolarmente convenzionate con i Comuni, alcune figure professionali iscritte in apposito albo provinciale, che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia.

Tali soggetti sono definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno). Si chiede se queste strutture possono essere assimilate agli asili nido privati, estendendo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1.

Si precisa che il contribuente provvede al pagamento della “retta” dell'asilo direttamente nei confronti della cooperativa sociale che rilascia quietanza.

 

Risposta.

 

L'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, ha stabilito limitatamente al periodo d’imposta 2005 che, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 632 euro annuo per figlio, spetta una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’art. 15 del TUIR.

 

Detta agevolazione fiscale è stata resa permanente dall’art. 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008.

 

Con la circolare n. 6/E del 2006 è stato precisato che è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge n. 488 del 2001, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori.

 

Per quanto riguarda i soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno) , si fa presente che in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07001 del 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze ha affermato che nel caso dell’assistenza domiciliare all’infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorre verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato.

 

Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione e l’assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

 

Deve, quindi, essere in concreto verificata l’affinità dei presupposti e delle finalità servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

 

In presenza delle suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse in detrazione.

 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso alla scrivente una nota nella quale ha affermato che il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, così come disciplinato dalla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1997, n. 40, presenta le condizioni sopra richiamate in forza delle quali detto servizio può essere a tutti gli effetti assimilato a quello degli asili nido.

 

In considerazione di quanto sopra, si precisa che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all’infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 posso essere ammesse alla detrazione d’imposta.

 

Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

 

Fonte: Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti"

 

Argomento: Detraibilità spese per diverse forme di asili nido privato

Data: 18.10.2014

Autore: Alessandra

Oggetto: asilo nido privato fatto da cooperativa sociale

Salve anche nel mio paese c'è il servizio di asilo nido fatto da una cooperativa sociale. Pago sempre la cooperativa che mi rilascia delle ricevute. Posso detrarmi la spesa della retta? dall'articolo sembra di si. Sembrerebbe che asilo pubblico o asilo privato siano la stessa cosa per quanto riguarda la possibilità di dedurre le spese della retta. Lo confermate? Grazie mille. Alessandra.

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