Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno

16.05.2011 14:55

Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno

D. In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e nell’occasione si concordi che la quota di proprietà del marito (pari al 50 per cento) sia trasferita alla moglie e quest’ultima si accolli – secondo lo schema dell’accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al marito, si chiede se la moglie, unica proprietaria dell’immobile può calcolare la detrazione sull’intera quota degli interessi, compresa quindi la parte riferibile al marito. Si precisa che la predetta separazione e gli accordi in essa contenuti sono stati omologati dal giudice, e che con “atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi” sono stati formalizzati sia il trasferimento della quota di proprietà
dell’immobile sia l’accordo fra gli ex coniugi in merito all’accollo del mutuo, senza che, tuttavia, sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi.


R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione di imposta, pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro complessivi.
L’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. In caso di accollo, per data di stipula del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo.
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’“atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi”, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato – secondo lo schema del cd.”accollo interno” – le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico, come nel caso prospettato, o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.
In sostanza, il titolare del contratto di mutuo a seguito di cessione dell’immobile non ha diritto alla detrazione degli interessi di mutuo, non essendo più proprietario mentre l’acquirente ha diritto al beneficio, sussistendo le condizioni di legge, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna, a condizione che l’accollo risulti da atto pubblico, ad esempio dall’atto pubblico di trasferimento dell’immobile, o da scrittura privata autenticata e che le quietanze siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.