Durata ed effetti dell'opzione per la cedolare secca

05.06.2011 18:13

Durata ed effetti dell'opzione per la cedolare secca


L’esercizio dell’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero, in caso di opzione esercitata a decorrere dalle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto o della proroga.


Il vincolo derivante dall’esercizio dell’opzione riguarda sia le imposte sui redditi che l’imposta di registro per le annualità di durata del contratto o della proroga.


Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.


Le modalità di revoca dell’opzione per il regime della cedolare secca saranno stabilite con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.


Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo sui contratti di locazione redatti per scrittura privata non autenticata, si ricorda che l’articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce l’assoggettamento al tributo delle “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie …”. Pertanto, in linea generale, il contratto di locazione formalizzato tramite scrittura privata deve essere
assoggettato all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio. In deroga a tale previsione, non è dovuta l’imposta di bollo per i contratti di locazione per i quali si esercita l’opzione per il regime della cedolare secca.


Analogamente, non è dovuta l’imposta di registro per la registrazione del contratto di locazione. L’opzione per il regime della cedolare secca esplica, quindi, effetti anche nei confronti del conduttore che non sarà più tenuto a corrispondere l’imposta di registro sul contratto. Si precisa che in caso di revoca dell’opzione da parte del locatore nelle annualità successive ritorna dovuta l’imposta di registro sui canoni relativi alle annualità successive.


Sarà cura del locatore che revoca l’opzione per la cedolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell’imposta di registro dovuta.


La cedolare secca sostituisce, inoltre, il reddito fondiario prodotto dall’immobile ad uso abitativo e dalla relativa pertinenza per il periodo di durata dell’opzione.

 

 

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