Gli importi del nuovo contributo unificato nel processo tributario

15.09.2011 17:14

Il nuovo contributo unificato nel processo tributario

I nuovi importi stabiliti dalla Manovra Correttiva del 2011

 

Il contributo unificato viene introdotto a decorrere dall'ormai lontano 1° marzo 2002, come forma di tassazione per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti civili ed amministrativi.
Il contributo unificato sostituì l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e altre piccole tasse, semplificando enormemente la modalità con cui, prima dell'introduzione del contributo unificato, venivano tassati gli atti giudiziari.
La manovra correttiva del 2011 ha introdotto il nuovo contributo unificato nel processo tributario, estendendo, di fatto, l’applicazione del contributo unificato anche ai ricorsi proposti avanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali1, per le controversie instaurate e ai ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011.

Eccola, dunque, la novità del nuovo contributo unificato all'interno del processo tributario:  niente più imposta di bollo sugli atti e sui provvedimenti del processo tributario (sono tuttavia ancora dovuti i diritti per il rilascio della copia degli atti processuali richiesti).

A quanto ammonta il nuovo contributo unificato per il processo tributario?
Dipende; il contributo unificato è dovuto in misura differente, e l'importo varia sulla base del valore e del tipo di procedimento.
Nello schema che segue riportiamo i nuovi importi del contributo unificato stabiliti dalla Manovra Correttiva del 2011 in relazione alle controversie tributarie:

 

 

Valore della lite Contributo unificato dovuto
Fino a 2.582,28 Euro 30,00 Euro
Da 2.582,28 fino a 5.000,00 Euro 60,00 Euro
Da 5.000,00 fino a 25.000,00 Euro 120,00 Euro
Da 25.000,00 fino a 75.000,00 Euro 250,00 Euro
Da 75.000,00 fino a 200.000,00 Euro 500,00 Euro
Oltre i 200.000,00 Euro 1.500,00 Euro

 


Attenzione: Per leggere al meglio la tabella che riporta i valori del nuovo contributo unificato per le controversie tributarie occorre precisare che:

  • il valore della lite, nella colonna a sinistra,  è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
  • se le controversie riguardano solamente l’irrogazione di sanzioni, il valore è dato dall’ammontare di queste.

 

La manovra correttiva 2011 ha precisato che il valore della controversia deve risultare da un’apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nel caso di prenotazione a debito.

 

Per quanto riguarda le modalità di versamento del nuovo contributo unificato ricordiamo che lo stesso potrà essere versato con le seguenti forme:

  • attraverso il modello F23, indicando il codice tributo 941-T;
  • attraverso il bollettino di conto corrente postale, intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per Provincia. In questo caso l’ufficio postale rilascerà al soggetto interessato la ricevuta di pagamento, che dovrà essere allegata al ricorso nel momento del suo deposito.