Guida alla cartella esattoriale di pagamento di equitalia

13.07.2011 11:33

Quando arriva una cartella esattoriale di pagamento di Equitalia (cartella esattoriale) a domicilio, è neccessario conoscere gli elementi fondamentali che la compongono, per poterla leggere e capire ciò che contiene.

 


Elementi quali la descrizione di quanto richiesto dall'ente di riscossione, il tipo di tributo contestato, l'ente creditore al quale dobbiamo pagare il tributo, dove pagare, quando e come pagare, sono tutti elementi contenuti nella cartella esattoriale. Sono altresì presenti ulteriori importanti elementi, come i soggetti ai quali dobbiamo rivolgerci se volessimo presentare un ricorso o a chi dobbiamo chiedere una eventuale rateazione della cartella di pagamento.

Innanzituto occorre dire che, dalla data di notifica, abbiamo soltanto 60 giorni di tempo per pagare o fare ricorso.
Dopo i 60 giorni l'Ente soggetto alla riscossione sarà abilitato a porre in essere tutte le procedure esecutive/cautelari previste dalla normativa vigente al fine di recuperare le somme richieste.
Se il pagamento viene effettuato entro i 60 giorni, l'aggio dovuto all'Agente della riscossione (Adr), che è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, è a carico del contribuente in misura del 4,65%.
Se il pagamento viene effettuato oltre i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri: gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica) e tutte le eventuali ulteriori spese che deriverano dall'attivazione delle procedure di riscossione (iscrizione e cancellazione di ipoteca, ecc).  
FAC-SIMILE NUOVA CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO
 

IL SOLLECITO

Per gli importi fino a 10 mila euro l’attività di recupero coattivo è preceduta dall’invio di un sollecito di pagamento. Il sollecito, inviato al contribuente per posta semplice, è un 'promemoria' che Equitalia ha deciso di introdurre spontaneamente allo scopo di instaurare un clima di maggiore collaborazione e trasparenza nei rapporti con i contribuenti.
FAC-SIMILE SOLLECITO


GLI AVVISI DI INTIMAZIONE

Decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’Agente della riscossione (Adr) potrà attivare le procedure esecutive non ancora intraprese (pignoramento immobiliare, mobiliare e dei crediti presso terzi), previa notifica di un avviso di intimazione.

Dalla data di notifica dell’avviso il contribuente ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto.
FAC-SIMILE AVVISO DI INTIMAZIONE


IN CHE MODO PAGARE

La cartella esattoriale di pagamento contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav (in cui l’importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

I bollettini Rav possono essere utilizzati per il pagamento presso gli sportelli dell’Agente della riscossione (Adr) che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva, oppure presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e anche dai tabaccai abilitati (consulta il sito https://www.tabaccai.it). I soggetti diversi dall'Agente della riscossione possono applicare una commissione d'incasso.

I versamenti con il bollettino Rav si possono effettuare anche tramite i siti web e i call center delle società del Gruppo Equitalia che offrono il servizio telematico o attraverso le funzionalità di homebanking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.


COSA SONO I CODICI TRIBUTO?


Si tratta di un identificativo alfanumerico che definisce la tipologia di tributo o entrata, sanzione o interessi da pagare. Il codice tributo viene indicato:

-nelle comunicazioni dell'ente impositore indirizzate al contribuente (per esempio negli avvisi di pagamento);
-nella cartella di pagamento, in riferimento alla tipologia di imposta iscritta a ruolo perchè non pagata in tutto o in parte.


LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella esattoriale può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 , anche dagli Agenti della riscossione.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che la commissione tributaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella.

 
Novità: con la direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria. Basta consegnare compilato allo sportello il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.
FAC-SIMILE MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE


LA RATEAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO

L'Agente della   riscossione (Adr), su  richiesta  del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Decadenza

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

-il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;        
-l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
-il carico non può più essere rateizzato.

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).


RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL DEBITO

Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella esattoriale di pagamento non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo e indicate nella cartella esattoriale. Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela e/o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente versate.

La richiesta di autotutela

Il contribuente può presentare richiesta di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa debitoria senza alcun termine di scadenza. L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha ragione adotta un provvedimento di sgravio. L'ente è poi tenuto a comunicare il provvedimento all'Agente della riscossione.

Il ricorso

Se il contribuente intende impugnare la cartella esattoriale di pagamento può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente (es. commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Se la commissione accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento e il conseguente provvedimento di sgravio che deve essere emesso dall’ente creditore. Nel caso in cui l'ente non adotti il provvedimento di sgravio, il contribuente può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della riscossione.


I RIMBORSI

Il rimborso spetta al contribuente quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto all'ente creditore oppure se ha ottenuto dall'ente lo sgravio per somme pagate. Nel primo caso si parla di rimborso da eccedenza da pagamento, nel secondo di rimborso da eccedenza da sgravio.

Il rimborso da eccedenza da pagamento

Nel caso in cui il contribuente abbia versato somme in eccesso superiori a 50 euro, l'Agente della riscossione provvede a notificare una comunicazione di rimborso. Se entro 3 mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza via fax il bonifico, Equitalia versa l'importo all'ente cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà quindi rivolgersi direttamente all'ente creditore.

Il rimborso da eccedenza da sgravio

Quando l’ente emette un provvedimento di sgravio su somme iscritte a ruolo che il contribuente ha pagato, l’Agente della riscossione procede al rimborso inviando al contribuente un invito a ritirare il rimborso allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico. Alcuni enti, tuttavia, possono prevedere modalità diverse per il rimborso da eccedenza da sgravio.

 

 Informazioni tratte dal sito di Equitalia Spa.

 

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