I redditi derivanti da attività libero professionali per non residenti

02.08.2011 17:39

I redditi derivanti da attività libero professionali per non residenti

 


I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente, esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia e vanno indicati nel
quadro RE del Fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche.


Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l’attività viene svolta abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l’ufficio
di un architetto o di un avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a tale sede.


Se il residente in uno Stato legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni esercita nel nostro Paese una libera professione, senza avvalersi di una sede fissa, l’Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non è tenuta a tassare i relativi redditi.


I redditi derivanti da attività libero-professionali, imponibili in Italia e percepiti da residenti all’estero, sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:
– se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d’imposta, subiscono una ritenuta a titolo d’imposta (definitiva) del 30%;
– se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d’imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare all’Amministrazione finanziaria italiana.

 

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