I redditi di lavoro dipendente e assimilati per non residenti

02.08.2011 17:34

I redditi di lavoro dipendente e assimilati per non residenti

 


Nel Modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all’estero.


In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi:
– percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
– percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
– percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.


Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni è quindi necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze (https://www.finanze.gov.it/) nella sezione “Fiscalità internazionale”.

 

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