Il domicilio fiscale

13.07.2011 12:02

Il domicilio fiscale

 

Il domicilio fiscale è uno dei concetti fondamentali della normativa fiscale e tributaria, poichè da esso derivano tutta una serie di conseguenze in capo al contribuente. Spesso, il contribuente medesimo, non riesce bene ad interpretare una data normativa fiscale a causa della confusione che ha circa il concetto e il significato esatto del termine " domicilio fiscale ". Chiarito questo, la norma tributaria appare più chiara.

Tuttavia, e facile riscontrare come moltissimi contribuenti non sanno esattamente cosa sia e a che cosa serva il domicilio fiscale.

In proposito, occorre sempre fare riferimento  agli articoli 58 e 59 del DPR 600/1973.

Ogni soggetto passivo di imposta che risiede nel nostro paese, ha di norma un domicilio fiscale. Tale domicilio fiscale, a norma dell'art. 58  del DPR 6000/1973 concide con:

  • per le persone fisiche con il Comune:

         - in cui il soggetto possiede la residenza anagrafica, se si tratta di soggetto che risiede nel territorio italiano

         - nel Comune in sui si produce il reddito (o comunque il maggiore tra i redditi conseguiti dal contribuente nel caso di più redditi di diversa natura) in italia, se si tratta di un soggetto che non risiede nel nostro paese.

         - il comune di ultima residenza in Italia, se si tratta di un contribuente che non risiede nel territorio dello Stato e appartenenti alla Pubblica Amministrazione o trasferitisi in paradisi fiscali.

 

  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali, società a responsabilità limitata ecc, la residenza coincide con il comune in cui si trova la sede legale della società, o in mancanza:

        - la sede amministrativa della società

        - la sede secondaria della società o la sede in cui risiede la stabile organizzazione in Italia.

       - il Comune in cui viene svolta l'attività prevalente nel nostro Paese.

 

Il domicilio fiscale va indicato in ogni atto presentato all'Amministrazione Finanziaria.

Eventuali variazioni del domicilio fiscale hanno effetto, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria quando:

-  siano decorsi 30 giorni da quello in cui esse sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite una raccomandata A/R (o, in alternativa, con la comunicazione di variazione dati ex art. 35, dPR. 633/1972);

- siano decorsi 30 giorni da quello in cui la variazione ha avuto luogo, in caso di notificazione all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione annuale dei redditi (si veda al proposito le istruzioni del Modello Unico ).

 

La comuncazione di variazione del domicilio fiscale produce i suoi effetti decorso il 30 esimo giorno dal ricevimento della missiva da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per (art. 60 comma 2 dPR 600/1972):

 - domicilio presso terzi

 - recapito estero da parte del non residente.

 

 

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