Il modello isee: informazioni sul nucleo familiare

05.10.2011 18:05

Il modello isee: informazioni sul nucleo familiare


1. La composizione del nucleo familiare


Ai fini dell’ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione.
Nella tabella a pagina 3 del modello base devono essere indicati i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.
Di seguito sono spiegate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l’ISEE. E’ utile anticipare che, salvo casi particolari successivamente specificati, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare e che a questi soggetti vanno aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. A titolo introduttivo, si consideri il seguente esempio, che rappresenta una tra le tante possibili situazioni-tipo: nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, chiunque di loro sia il dichiarante.


Le regole da seguire per la dichiarazione del nucleo familiare sono le seguenti.


1.1 Il dichiarante
Nella tabella devono essere anzitutto indicati i dati del dichiarante. Accanto al nome del dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che sta per dichiarante).
ATTENZIONE: se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata responsabile del suo mantenimento secondo le regole del successivo punto 1.8. Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.
Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc., secondo le regole indicate di seguito. In sostanza, egli dovrà dichiarare tutto il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF. Se ha qualche difficoltà, potrà rivolgersi all’ente erogatore o al comune o ad un centro di assistenza fiscale, esponendo la sua situazione familiare.


1.2 Il coniuge convivente
Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, nella riga successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge. Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta, appunto, per coniuge). In sostanza, i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, e questo anche se, per caso, uno dei due risulti a carico ai fini IPERF di un’altra persona.
Esempio: due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un’altra residenza: i due coniugi saranno considerati componenti del nucleo familiare basato sul loro stato di famiglia, e non su quello dei rispettivi genitori.


1.3 Il coniuge con diversa residenza
Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.
Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;
b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all’articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;
c) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (riportato in appendice alla voce “A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.


Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.
In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all’accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l’anno di validità della dichiarazione.
Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.


 

ATTENZIONE: se uno dei coniugi è in una convivenza anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell’altro coniuge. Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta per coniuge).


1.4 Le regole sulle altre persone coniugate
Le stesse regole sul coniuge del dichiarante (punti 1.2 e 1.3) si applicano sempre anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell’ISEE. Ciò vale anche per minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l’anno di validità della dichiarazione.


Esempio: Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un’altra abitazione con sua madre. Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).


1.5 I figli minori e i minori affidati
Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati di tali figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3. Questa è una regola generale: i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.
Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.
Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno invece parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.
Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per figli minori o minori affidati).
Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.


1.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia
Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del suo coniuge se è stato scelto quest’ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nella tabella di pagina 3. Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE, e non devono essere indicati:
a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come si è detto al punto 1.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;
b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi punto 1.8).


Esempio: Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza; Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori. Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento.
Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per altre persone).


1.7 I coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia
Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.
Perciò: fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di prendere a riferimento lo stato di famiglia del dichiarante. La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante. Ovviamente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice. Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.
Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori non residenti con le altre persone presenti nello stato di famiglia).


1.8 Le persone a carico ai fini IRPEF
I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, e quindi fanno parte del suo nucleo familiare.
In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Infatti, sono considerati a carico a fini IRPEF anche i soggetti che non sono conviventi e che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 2000), quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.
Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcuna delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, a meno che questo non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime). Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.
Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.


Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.


Se però ci si trova di fronte al caso, del tutto eccezionale, di una persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (esempio: Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi), allora bisognerà fare attenzione:
questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile e nell’ordine ivi stabilito, cioè:


a) il coniuge;
b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
d) i generi e le nuore;
e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.


Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.
Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico IRPEF).
Secondo le regole già ricordate, non fanno invece parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:


a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 1.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;
b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;
c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.


1.9 I soggetti in convivenza anagrafica
La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.
Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).
Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ad esempio: Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.


1.10 Riassunto delle regole sul nucleo familiare
Le regole fin qui descritte sono indicate all’articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell’appendice alla voce “A2. Regole per la composizione del nucleo familiare”.

 

 

2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente


IL QUADRO A va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la residenza della famiglia: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella “DEL DICHIARANTE”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella “DEL CONIUGE”.

 


3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica


NEL QUADRO B vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.


3.1 Persone con handicap e invalidi
Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il numero di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l’ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità”). La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale ai
sensi dell’articolo 4 della medesima legge. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.


3.2 Genitore e figli minori
Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minori ed uno solo dei loro genitori; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.
Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.


3.3 Attività di lavoro o di impresa
Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, questi ultimi abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all’inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto soltanto da un genitore e dai suoi figli minori (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l’unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.
Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all’anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l’attività di lavoro o di impresa dei
genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell’anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all’attività di lavoro o di impresa di due anni prima.
Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell’appendice alla voce “A3. Attività di lavoro o di impresa”.


3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo
Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell’ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.


4. La casa di abitazione del nucleo familiare


NEL QUADRO C vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare. Tale abitazione è quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo.
E’ possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo stesso.
Il valore dell’immobile, se di proprietà, o l’affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l’appendice alla voce “A1. Il calcolo dell’ISEE e l’attestazione dell’INPS”), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.


4.1 Indirizzo

Dopo aver indicato l’indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l’abitazione è “di proprietà” o “in locazione”.


4.2 Abitazione in locazione
Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:
a) l’intestatario del contratto di locazione;
b) gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
c) il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.
5. Dichiarazione in lire o euro


NEL QUADRO D il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura le lire o gli euro. La dichiarazione deve essere compilata integralmente usando un’unica moneta come unità di misura.


6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione


Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la quale l’interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.
Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.
Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell’interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell’interesse o in nome e per conto altrui.


7. L’attestazione della presentazione


Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all’ufficio ricevente, sarà effettuata l’attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L’ente ricevente, prima di effettuare l’attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell’attestazione, sarà rilasciata all’interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

 

Torna alle notizie sul modello isee

 

Forse può interessarti anche 

 

 

 

Argomento: Il modello isee: informazioni sul nucleo familiare

Data: 09.09.2020

Autore: Antonella

Oggetto: Info nucleo familiare

Io e mio fratello siamo residenti nella stessa casa, lasciata dai nostri genitori, che sono defunti. Nessuno è a carico dell'altro e ci ritroviamo a vivere insieme anche se non vogliamo quindi non capisco perché veniamo considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare. vorrei saperne di più. Essendo due persone distinte non è giusto che anche per fare una semplice domanda quale ad esempio ISEE debba richiedere i suoi documenti che può decidere di non darmi.

Nuovo commento