Il nuovo redditometro e l'accertamento sintetico

11.12.2011 12:27

L'accertamento sintetico e il nuovo redditometro: come funziona e come difendersi.

 

L’articolo 38 del DPR 600/73 prevede la possibilità di determinare il reddito delle persone fisiche in via sintetica.

Alla base del procedimento di quantificazione sintetica del reddito vi è la convinzione che la capacità contributiva di un soggetto può essere messa in relazione con le spese sia per l’acquisto sia per il sostenimento di beni. In sostanza, vi è una correlazione tra le spese di un soggetto e la sua capacità contributiva.

In virtù di questo fatto è possibile ricostruire l’imponibile di un soggetto in via sintetica, appunto attraverso l’accertamento sintetico, in base a due criteri:

  • in base alle spese che un contribuente sostiene in un determinato periodo
  • in base all’applicazione di una serie di coefficienti elaborati dal Ministero delle Finanze.

La particolarità dell’accertamento sintetico consiste nel fatto che spetta al contribuente dimostrare:

  • in sede amministrativa (davanti al funzionario dell’agenzia delle entrate)
  • in sede giudiziale (in caso di contenzioso tributario)

che il reddito identificato attraverso l’accertamento sintetico non è corrispondente alla realtà. Non è raro il caso di donazioni o eredità che determinano in un soggetto una capacità di spesa superiore rispetto alle normali possibilità dettate dal suo livello di reddito. In tal caso lo stesso contribuente può dimostrare che le spese sostenute sono state possibili a causa di eventi eccezionali (eredità e/o donazioni, appunto).

L’accertamento sintetico scatta quando vi è una discrepanza tra quanto dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e quanto accertato dall’amministrazione finanziaria attraverso l’analisi delle spese sostenute o dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.

In sostanza, tutto l’accertamento sintetico si basa su una serie di presunzioni, poste in essere dall’amministrazione finanziaria nell’attività di accertamento. Ma tali presunzioni, si ricorda, sono presunzioni semplici e non presunzioni legali.

Si ricorda che l’accertamento sintetico previsto dall’articolo 38 del DPR 600/73 si applica soltanto all’IRPEF ma non all’IVA e all’IRAP.

 

La riforma dell’accertamento sintetico ex art. 38 del DPR 600/73

Come è noto agli addetti ai lavoro, l’articolo 38 del DPR 600/73 è stato ampiamente riformato dal DL 78/ 2010.

Ricordiamo in proposito che tutti gli accertamenti a partire dall’annualità 2009 sono applicati con le nuove regole sull’accertamento modificate dal DL 78/2010 mentre per le annualità precedenti il 2009 si applicano le vecchie regole.

Riepiloghiamo gli elementi caratterizzanti entrambe le normative per comprenderne meglio le differenze e i punti in comune. Conoscere il vecchio per capire il nuovo.

 

I caratteri distintivi del vecchio accertamento sintetico ante DL 78/2010

Per i periodi di imposta anteriori al 2009 (non compreso) l’accertamento sintetico poteva essere applicato se:

  • esisteva uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’amministrazione di almeno un quarto
  • lo scostamento si deve riferire al reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili (Cass. 19.10.2007 n. 21932)
  • dal reddito determinato sinteticamente gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR non devono essere scomputati
  • che questo scostamento si sia protratto per almeno due periodi di imposta
  • i periodi di imposta su cui si è verificato lo scostamento non dovevano essere necessariamente consecutivi.

 

A questo punto gli uffici dell’agenzia procedono ad accertare il reddito imponibile del soggetto applicando:

  • la spesa patrimoniale, la quale: a) si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti; b) questa è una presunzione legale relativa, per cui è ammessa la prova contraria; c)
  • il redditometro, con cui: a) si applicano dei coefficienti ministeriali (vedi DM 10.9.92) i quali non fanno altro che trasformare i beni posseduti dal contribuente in reddito;

 

Accertamento sintetico Post DL 78/2010: il nuovo redditometro

Con la riforma introdotta dal DL 78/2010 il nuovo accertamento sintetico può essere applicato se si verifica:

  • uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato di un quinto (non più un quarto)
  • lo scostamento deve sussistere per una annualità (e non per due annualità anche non consecutive come prevedeva la vecchia normativa)
  • il reddito su cui calcolare lo scostamento deve essere il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili
  • è obbligatoria l’instaurazione del contradditorio finalizzato all’accertamento con adesione.
  • il redditometro e la spesa patrimoniale potranno essere utilizzati in modo alternativo.

 

Ricordiamo a tal proposito che:

  • la spesa patrimoniale: viene meno la presunzione di formazione del reddito per quinti e l’intera spesa viene imputata quale maggior reddito nell’anno in cui è stato sostenuto l’acquisto.
  • il redditometro: a) in tal caso sarà necessario individuare i nuovi beni indice sui quali si calcolerà il nuovo redditometro; b) Tali indici saranno rinnovati ogni due anni;

 

Ricordimo, a tal proposito, che a febbraio 2012 sarà disponibile, sul sito internet dell’agenzia delle entrate, il software per calcolare la coerenza tra spese sostenute e reddito dichiarato.

 

Quindi, con il nuovo redditometro, andremo ad analizzare lo scostamento legato alle due grandezze di riferimento (reddito e spese) e avremo che:

  • non vi sarà nessun accertamento per scostamenti minimi.
  • un contradditorio per scostamenti medi, in cui il contribuenti potrà fornire prove a sua difesa.
  • controlli approfonditi in caso di forte incoerenza.

 

Come difendersi dal nuovo redditometro.

Il contribuente può:

 

  • il contribuente può mettere in discussione l’applicabilità dell’accertamento sintetico, contestando la presenza dello scostamento;
  • il contribuente può censurare, nel “redditometro”, l’applicabilità del singolo fatto indice, in quanto:
    • egli è un semplice prestanome, per cui il bene è di fatto nella disponibilità di terzi;
    • il bene è destinato ad attività d’impresa;
    • il bene è nella disponibilità di altri, in tutto o in parte, in quanto sono questi a sostenerne le spese;
  • se quanto esposto nel punto precedente è fondato, può venire meno il requisito dello scostamento, siccome l’ufficio, a fronte di dette deduzioni, deve ricalcolare il tutto;
  • se l’accertamento sintetico appare utilizzabile, occorre fornire la prova contraria, dimostrando di possedere:
    • redditi esenti;
    • redditi soggetti a imposizione alla fonte;
    • redditi legalmente esclusi dalla base imponibile;
  • se si tratta di incrementi patrimoniali, occorre dimostrare che l’acquisto è stato possibile grazie a:
    • donazioni di denaro provenienti da familiari;
    • mutui concessi da istituti di credito;
    • restituzione di prestiti ad opera di terzi soggetti, o da società;
    • risparmi accumulati in anni precedenti.