Imu sui terreni non dovuta: 900 comuni esentati dalle vecchie regole

09.02.2015 20:30

Attenzione poichè chi ha pagato l'imu sui terreni potrebbe richiederla indietro. Vediamo brevemente di cosa si tratta.
In virtù del Dl n. 4 del 2015 L'istat ha redatto una seconda lista in cui suddivide i comuni tra Montani, parzialmente montani e non montani.

 

Vi sono, dunque, due diverse liste:

  • La prima lista istat che suddivide i comuni in base all'altezza.
  • La seconda più recente lista che suddivide i comuni in tre categorie.

 

Ci è stato detto che occorre pagare l'imu sui terreni facendo affidamento alla seconda e ultima lista pubblicata dall'istat. Se in base a questo ultimissimo elenco un proprietario si trova a possedere dei terreni posti in un comune non montano o parzialmente montano (se non è un coltivatore diretto) deve pagare l'imu.

 

Quindi, a oggi, abbiamo due diversi elenchi: il primo che si rifà alle altitudini e al Dl di Novembre 2014 e il secondo elenco, sintentico, che si rifà al Dl di gennaio.

 

Perchè, dunque, alcuni comuni ( si parla di circa 900 comuni italiani interessati) non dovrebbero far pagare l'imu ai proprietari dei terreni? Perchè esiste una clausola di salvaguardia che consente di ripescare i vecchi criteri di esenzione. Per cui, se un proprietario non doveva pagare in base al primo elenco e dovrebbe pagare, invece, in base al secondo elenco, può decidere di non versare l'imu il 10 Febbraio oppure, se già versata, potrà richiederla in restituzione.

 

Detto in altri termini, chi risulta esente in base alle regole del DM del 28 Novembre 2014 (tenute in piede come clausole di salvaguardia) può non pagare l'imu qualora dovesse risultare debitore in base alle nuove regole, scegliendo la soluzione a lui più conveniente.

 

Clausola di salvaguardia:

4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

 

Fonte: Il sole 24 ore del 9 Febbraio 2015.