La pensione di anzianità: requisiti e domanda

20.04.2011 16:28

La pensione di anzianità: requisiti e domanda

 

La pensione di anzianità è una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto.

 

La pensione di anzianità è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

 

N.B.: Ai fini della pensione di anzianità, non è richiesta la cessazione se all’atto della domanda l’assicurato svolge attività lavorativa autonoma (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti e lavoratori parasubordinati) o attività in qualità di pescatore autonomo.

 

Requisiti per la pensione di anziantià

 

Requisiti per il Periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2009.

 

La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di:

  • 58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero versata in uno dei Fondi sostitutivi o integrativi;
  • 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi ovvero con contribuzione versata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in entrambe fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Requisiti per il Periodo dal 1.7.2009

 

È stato introdotto il cosiddetto "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.

 

Requisiti per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

  • 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
  • 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
  • 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013.

Requisiti per i lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

  • 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
  • 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
  • 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

 

Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

 

Schema dei nuovi requisiti per la pensione di anzianità con le nuove finestre

 

Finestre per chi ha maturato i requisiti entro il 31 Dicembre del 2010.

Requisito di età con meno di 40 anni di anzianità contributiva Finestra
  Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
1° semestre 1 Gennaio dell'anno successivo 1 Luglio dell'anno successivo
2° semestre 1 Luglio dell'anno successivo 1 Gennaio del secondo anno successivo

 

Finestre per chi ha maturato i requisiti entro il 31 Dicembre del 2010.

Requisito con ALMENO 40 anni di anzianità contributiva Finestra
  Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
1° semestre

1 Luglio

Se compiuti i 57 anni di età entro il 30 Giugno

1 Ottobre
2° semestre

1 Ottobre

Se compiuti 57 anni di età entro 30 Settembre

1 Gennaio dell'anno successivo
3° Trimestre 1 Gennaio dell'anno successivo 1 Aprile dell'anno successivo
4° Trimestre 1 Aprile dell'anno successivo 1 luglio dell'anno successivo

Quindi, ricapitolando, tutti i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 Dicembre 2010 possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosidette "finestre di accesso".
Le finestre mobili andranno in vigore dal 1 Gennaio 2011.
Gli importi della pensione verranno determinati con il sistema:

  • Retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995
  • Misto (una parte calcolata con il sistema retributivo e una parte con il sistema contributivo) se il lavoratore, alla data precedente, non può far valere i 18 anni di contribuzione.
La domanda per la pensione di anzianità

 

La domanda per la pensione di anzianità uò essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori;

La stessa domanda per la pensione di anzianità può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, la domanda per la pensione di anzianità deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.

 

N.B A decorrere dal 1° gennaio 2011 è prevista con gradualità - previa emanazione di circolare attuativa - la presentazione della domanda per la pensione di anzianità con modalità telematiche

 

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