La compensazione di crediti e debiti della dichiarazione

13.04.2011 15:31

La compensazione dei crediti e dei debiti nella dichiarazione dei redditi modello unico

 


Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.


Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.


Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.


Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.


I crediti che risultano dal Modello UNICO possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.


Ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.


Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.


È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.


È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.


Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.


Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche
se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

 

 PONI UN QUESITO SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO