La forma della delega in assemblea

12.09.2011 16:59

La forma della delega in assemblea

 

Che forma deve avere la delega in assemblea condominiale, per essere valida? Vediamo innanzitutto di cosa si tratta, cosa si intende per delega e i principali riferimenti normativi.

L’art. 67 delle disposizioni d’attuazione del codice civile stabilisce che “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante”.
La delega, o procura, è l’atto mediante il quale si conferisce ad altri il potere di rappresentarci.
I rapporti tra il rappresentante intervenuto e il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole generali sul contratto di mandato e gli eventuali vizi della delega possono essere fatti valere solo dal condomino delegante e non dagli altri condomini estranei a tale rapporto.


Ma che forma deve avere la delega per essere valida?
La delega ha forma libera.
Affermare che la delega ha forma libera vuol dire che può essere espressa in qualunque forma, anche in forma verbale.
Quindi, in buona sostanza, ognuno di noi può delegare verbalmente un altro e la procura che scaturisce da tale delega verbale è pienamente valida. Naturalmente, ai fini della prova sarà più comodo disporre di una delega scritta piuttosto che di una semplice delega verbale.

Tuttavia, la forma verbale non è sempre sufficiente. Infatti, la forma scritta per la delega è indispensabile quando le delibere assembleari su cui si voterà incidono sul contenuto e/o sull’estensione del diritto di proprietà dei condomini o su altri diritti reali.


Esempio in cui è neccessaria una delega in forma scritta
Non è sufficiente una semplice delega verbale ma occorre che la delega sia redatta in forma scritta nei seguenti casi:

- se si vota per modificare i criteri di riparto delle spese,

- se si vota per correggere le tabelle millesimali

- se si vota per inserire nel regolamento clausole c.d. contrattuali che limitano il diritto di godimento delle proprietà esclusive da parte dei condomini.