La nuova tassazione degli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali

24.11.2011 19:26

La nuova tassazione degli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali




Con le norme contenute nell’art. 2 commi 6 - 34 del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, è stato riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, accorpando nell’unica aliquota del 20% le “vecchie” aliquote del 12,50% e del 27%.


Ricordiamo che le nuove regole sulla tassazione degli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali hanno efficacia dall’1.1.2012.


Vale, in generale, il criterio di cassa, per cui ciò che è percepito a decorrere da tale data sconta la nuova aliquota; sono, tuttavia, previste alcune eccezioni, finalizzate a mantenere la vecchia aliquota del 12,50% sulla quota parte di proventi maturati sino al 31.12.2011.

L’art. 26 co. 2 del DPR 600/73 disciplina il prelievo alla fonte sugli interessi e gli altri proventi:

  • dei conti correnti;
  • dei depositi;
  • dei certificati di deposito;
  • dei buoni fruttiferi.


Sino al 31.12.2011, la norma prevede che le banche e le poste siano tenute ad operare un prelievo nella misura del 27% sugli interessi corrisposti ai possessori di tali redditi.

L’intervento del DL 138/2011 si limita a sostituire la misura della ritenuta del 27% con quella del 20%.

Ritenuta a titolo d'acconto e ritenuta a titolo d'imposta.

Ai sensi dell’art. 26 co. 4 del DPR 600/73, la ritenuta sugli interessi dei conti correnti bancari e postali e delle relative fattispecie assimilate (sino al 31.12.2011 prevista nella misura del 27%, dall’1.1.2012 nella misura del 20%) è applicata a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali, se i depositi e i conti correnti costituiscono beni relativi all’impresa esercitata;
  • società di persone commerciali (snc, sas e società equiparate);
  • società di capitali;
  • enti commerciali;
  • stabili organizzazioni di società non residenti.


La ritenuta è, invece, operata a titolo di imposta in tutti gli altri casi non ricompresi nell'elenco precedente.
A titolo di esempio:

  • le persone fisiche non imprenditori;
  • gli enti non commerciali;
  • i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

 

Interessi di fonte estera
Gli interessi di fonte estera relativi a depositi, conti correnti e fattispecie assimilate non sono soggetti a ritenuta alla fonte (né a titolo di acconto, né a titolo d’imposta) se corrisposti nei confronti dei seguenti soggetti:

  • società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • società di capitali;
  • enti commerciali;
  • stabili organizzazioni di società ed enti non residenti.



Rimangono estranei all’aumento dell’aliquota i titoli di Stato (italiani ed esteri), i cui interessi continuano ad essere tassati nella misura del 12,50%.