Le addizionali regionale e comunale all'irpef per non residenti

02.08.2011 17:25

Le addizionali regionale e comunale all'irpef per non residenti

 


Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’Irpef se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell’addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Per individuare il comune a favore del quale effettuare il versamento dell’addizionale comunale dovuta a saldo per l’anno 2009, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2009 mentre per quella dovuta in acconto per il 2010, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del 2010.


Come si calcolano le addizionali regionale e comunale per non residenti
L’importo dovuto si determina applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale generalmente nella misura dello 0,9%, ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all’1,4%. L’elenco delle addizionali di ogni regione è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, varia da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla e aggiornarla con proprio provvedimento.
L’aliquota non può di regola superare lo 0,8%. Nei Comuni che non hanno rispettato il “Patto di stabilità” l’aliquota da applicare va maggiorata dello 0,3%, anche quando il Comune ha deliberato l’aliquota massima dello 0,8%. L’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2009 è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile, relativo all’anno di imposta 2008, l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2009.
L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2009, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008, ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
Il Comune ha la facoltà di deliberare una soglia di esenzione, cioè prevedere che al di sotto di un determinato reddito, il contribuente sia esentato dal pagamento dell’addizionale. Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale, o ha stabilito una soglia di esenzione, si può fare riferimento al sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. Inoltre, l’elenco dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.
Tale elenco riporta con riferimento ad ogni Comune oltre all’aliquota dell’addizionale dovuta per il saldo e quella dovuta per l’acconto anche l’eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali.


Come si pagano le addizionali regionale e comunale all'irpef per non residenti
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il saldo delle addizionali regionale e comunale all’Irpef viene determinato dai sostituti d’imposta all’atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L’importo dell’addizionale regionale viene trattenuto in un
numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se quest’ultimo è antecedente alla fine del periodo d’imposta.
L’acconto dell’addizionale comunale è invece trattenuto a partire dal mese di marzo e suddiviso in un numero massimo di 9 rate.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

 

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