Le clausole che consentono alla banca di modificare le condizioni economiche del contratto senza un giustificato motivo

18.06.2011 18:42

Le clausole che consentono alla banca di modificare le condizioni economiche del contratto senza un giustificato motivo


Si legge di frequente nei contratti di mutuo:


La parte mutuataria approva specificatamente che, nel periodo di durata del finanziamento, possono variare in senso a lei sfavorevole gli oneri relativi alle spese riportate nelle relative tabelle allegate ...
oppure
La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente mutuo e, precisamente: i tassi di interesse corrispettivi e quelli di mora nel rispetto dei parametri contrattualmente stabiliti, nonché le spese/compensi previsti dal contratto per l’istruttoria, di carattere amministrativo, per l’assicurazione dell’immobile ipotecato contro i danni per incendio ecc. ... Il mutuatario approva specificamente tale facoltà della banca.


Queste clausole, che attribuiscono alla banca il diritto di modificare unilateralmente alcuni elementi del contratto, sono da considerarsi vessatorie?
La variazione di un elemento del contratto è del tutto legittima quando si tratta di mutui a tasso variabile o misto e la modifica riguarda l’ammontare dell’interesse e, conseguentemente, della rata da pagare. Infatti, la clausola che rapporta il tasso a un determinato parametro, come l’Euribor, implicherà variazioni degli interessi: in questo caso si è al di fuori del tema della modificazioni unilaterali, dato che si tratta di una variazione concordata dalle parti, specificamente ancorata a un parametro obiettivo (ossia non controllato dalla banca) e della quale il cliente risulta essersi preventivamente assunto il relativo rischio.
Diversi, invece, sono i casi in cui – come si evince dalle clausole citate – la variazione riguardi altri elementi del contratto come, ad esempio, le spese per l’incasso delle rate, per l’istruttoria, per la perizia o l’assicurazione, per l’invio di documenti, per la cancellazione dell’ipoteca, o ancora l’ammontare per il recesso anticipato. Le pattuizioni richiamate creano un grave disequilibrio tra le parti e ciò non solo con riferimento ai contratti del consumatore35. Nell’ordinamento giuridico, infatti, vige un principio generale secondo cui il contratto è vincolante tra le parti: il suo contenuto, di norma, può essere modificato solo attraverso un successivo accordo; un contraente non lo può fare unilateralmente, cioè senza l’assenso dell’altro.
Con riferimento ai contratti di mutuo conclusi dai consumatori, la clausola con la quale si prevede la facoltà della banca di modificare unilateralmente, a sfavore del mutuatario, gli oneri finanziari dell’operazione, senza alcuna specificazione, nel contratto, dei giustificati motivi36 che consentirebbero di procedere alla variazione (e senza una idonea informazione) è da considerarsi vessatoria37.
La clausola che consentisse una modifica arbitraria sarebbe incompatibile con un contratto – come è il mutuo – basato su uno scambio tra la banca, che concede una somma, e il cliente, che si impegna a restituirla a certe scadenze, in un certo lasso di tempo e a determinate condizioni.