Le maggioranze in prima e seconda convocazione

12.09.2011 17:29

Le maggioranze in prima e seconda convocazione


Con quale maggioranza si costituisce regolarmente l’assemblea condominiale?

A questo proposito è neccessario distinguere tra la prima e la seconda convocazione. Le stesse, infatti, a norma del codice civile, hanno diverse maggioranze prevviste per la loro regolare costituzione.


Ai sensi dell’art. 1136 c.c. l’assemblea è regolarmente costituita:
• in prima convocazione
se sono presenti tanti condomini pari ai due terzi del valore dell’edificio (calcolato su base millesimale) e ai due terzi dei partecipanti al condominio
• in seconda convocazione
se sono presenti tanti condomini pari a un terzo del valore dell’edificio e a un terzo dei partecipanti al condominio.


In realtà, per la regolare costituzione di un’assemblea condominiale in seconda convocazione non è prevista alcuna maggioranza specifica. Tuttavia, poiché le delibere espresse dall’assemblea, per essere valide, debbono raggiungere almeno la maggioranza di un terzo del valore su base millesimale delle proprietà e di un terzo dei partecipanti al condominio, un’assemblea che non raggiunge questa maggioranza, non potendo deliberare, è inutilmente convocata.
Per procedere alla seconda convocazione deve emergere (in una dichiarazione dell’amministratore resa a verbale) che l’assemblea di prima convocazione è andata deserta; in caso contrario, per l’assemblea che dovrebbe essere di seconda convocazione valgono le maggioranze previste per la prima convocazione.